Le somme versate da un commercialista per chiudere una controversia legata alla sua responsabilità come sindaco di una società possono essere dedotte dal reddito professionale. È necessario, però, che i costi risultino inerenti all’attività esercitata e che non siano collegati alla commissione di un reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3285 del 10 febbraio 2025, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda nasce da un accertamento relativo al periodo d’imposta 2004. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un dottore commercialista la deduzione di alcune somme indicate tra gli oneri professionali. Si trattava degli importi pagati nell’ambito di una transazione e dei costi sostenuti per il procedimento connesso alla controversia.
Le somme erano previste da un accordo sottoscritto il 24 giugno 2004 con la curatela fallimentare di una società. L’intesa aveva definito un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, quei costi non presentavano un legame sufficiente con l’attività professionale e non potevano quindi essere portati in deduzione ai fini Irpef e Irap.
Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, ottenendo ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise. L’Agenzia aveva quindi portato la questione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che gli oneri derivassero da una condotta illecita sul piano civilistico e non fossero riconducibili all’esercizio della professione.
Il principio sull’inerenza dei costi
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Nella decisione, i giudici hanno osservato che lo svolgimento dell’incarico di sindaco di una società di capitali rientra tra le attività che un dottore commercialista può esercitare. Di conseguenza, gli oneri sostenuti a causa o in occasione di quell’incarico sono considerati inerenti al reddito professionale e, in linea generale, deducibili.
La Corte ha richiamato il principio di inerenza previsto dall’articolo 109 del TUIR, precisando che le somme dovute per responsabilità civile non diventano automaticamente indeducibili solo perché derivano da un fatto illecito civile commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Il limite riguarda invece i costi riconducibili alla commissione di un reato, secondo quanto previsto dal comma 4 bis dell’articolo 14 della legge n. 537 del 1993.
Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso che gli oneri fossero legati a un reato e hanno riconosciuto il collegamento con l’attività svolta dal contribuente. La Corte ha inoltre richiamato l’ordinanza n. 31930 del 5 novembre 2021, già intervenuta sul rapporto tra responsabilità civile e deducibilità dei costi professionali.
Il verdetto sulle somme transattive
Con l’ordinanza n. 3285/2025, la Suprema Corte ha quindi confermato la decisione favorevole al professionista. La sentenza chiarisce che una controversia per responsabilità civile non esclude di per sé la deducibilità delle somme transattive e delle spese del procedimento, quando tali esborsi siano collegati all’attività esercitata.
La Cassazione ha infine condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre agli accessori, e in 200 euro per spese vive.