Il decreto legislativo 148/2026 modifica il trattamento fiscale degli optional presenti sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo. La nuova disciplina supera l’impostazione indicata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 233/2025 e introduce criteri specifici per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci.
Dal 2026, quando questi elementi non sono stati acquistati autonomamente dal lavoratore, il valore fiscale del veicolo dovrà essere aumentato di un ulteriore 5%. La maggiorazione si applica sia agli optional messi a disposizione dal datore di lavoro secondo la car policy aziendale, sia a quelli scelti dal dipendente e pagati attraverso una trattenuta in busta paga. Restano esclusi gli accessori sostenuti direttamente dal lavoratore, senza alcun addebito sullo stipendio.
La novità più favorevole per i dipendenti riguarda però il calcolo delle somme imponibili. Il benefit dovrà essere tassato al netto delle somme trattenute per la concessione dell’auto, comprese quelle riferite agli accessori e agli allestimenti. In questo modo, le trattenute effettuate dal datore di lavoro potranno ridurre il valore su cui vengono calcolate le imposte.
Il nodo della distinzione tra optional e dotazioni di serie
Resta aperta la questione relativa alla qualificazione degli elementi presenti sul veicolo. Il mercato distingue tra versione base e accessori configurabili, come vernice metallizzata, cambio automatico, ruotino di scorta, sistemi di sicurezza e vetri oscurati. Tuttavia, le politiche commerciali possono variare tra le diverse case automobilistiche.
In assenza di chiarimenti ufficiali del Fisco, non è quindi sempre immediato stabilire se un componente debba essere considerato parte della dotazione strutturale del modello oppure un vero e proprio optional. Secondo quanto evidenziato da Il Sole 24 Ore in un articolo del 7 settembre, proprio questa distinzione rappresenta il principale nodo interpretativo. In via prudenziale, molte aziende potrebbero applicare comunque l’incremento del 5%.
Conguaglio e regole per il 2026
Il legislatore ha fatto salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Non è previsto, tuttavia, il rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate. Per i periodi precedenti non saranno dunque necessari interventi retroattivi.
Per il 2026, invece, il datore di lavoro dovrà rideterminare il valore del fringe benefit entro i tempi ordinari delle operazioni di conguaglio e applicare la nuova disciplina. Gli scenari possibili sono due. Chi non si era adeguato all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dovrà ricalcolare il benefit applicando il maggior prelievo fiscale previsto.
Chi aveva già adeguato le proprie procedure a quella interpretazione dovrà aggiungere il 5% al valore del benefit, ma potrà anche scomputare le trattenute per gli optional già effettuate. In questo secondo caso, il ricalcolo potrebbe generare un credito a favore del lavoratore.