Il decreto correttivo omnibus introduce una disciplina specifica per gli accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni. L’articolo 24 del Dlgs 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, inserisce nel Testo unico in materia di adempimenti e accertamento il nuovo articolo 252-bis, dedicato alle verifiche fiscali nei confronti di imprese e lavoratori autonomi.
La norma stabilisce che la differenza tra il corrispettivo concordato e il valore di mercato di un bene o servizio può rappresentare un indizio di maggiori ricavi o di una possibile carenza di inerenza di un costo soltanto in due ipotesi. La prima richiede la presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. La seconda riguarda una difformità che sia, di per sé, manifesta e rilevante, quindi macroscopica.
Il ruolo della giurisprudenza
La nuova disposizione recepisce principi elaborati dalla Corte di Cassazione nell’arco di circa vent’anni. A partire dall’ordinanza n. 450 del 2018, la giurisprudenza ha distinto l’inerenza, valutata in senso qualitativo, dal giudizio quantitativo sulla congruità di una spesa. Antieconomicità e incongruità non costituiscono quindi requisiti autonomi per negare la deducibilità, ma possono essere indici sintomatici di un’eventuale assenza di inerenza.
Di conseguenza, l’accertamento non dovrebbe essere fondato direttamente sulla violazione dell’articolo 109 del Tuir, che disciplina l’inerenza, ma sulle norme che regolano le presunzioni. In una prima fase spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, attraverso elementi qualificati, l’anomalia della condotta. Se questo onere viene assolto, il contribuente deve fornire spiegazioni sulla regolarità dell’operazione e sul suo collegamento con l’attività esercitata.
La legge delega per la riforma fiscale aveva già previsto un limite all’utilizzo del solo valore di mercato come base della presunzione. Il nuovo articolo 252-bis chiarisce quindi che il semplice scostamento non è sufficiente, salvo i casi in cui il riferimento al valore normale sia previsto da specifiche disposizioni, come nel transfer pricing internazionale.
Prova e valutazione della convenienza
La disciplina richiama anche gli orientamenti più recenti della Cassazione, secondo cui il giudizio sull’antieconomicità deve basarsi su criteri quantitativi e comparativi, ricavati da dati interni all’impresa o da parametri di mercato. L’ordinanza n. 19140 del 2026 ha ribadito questo approccio in una controversia sugli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo.
La valutazione, inoltre, non può essere costruita soltanto sulla base dei risultati conosciuti a posteriori. La convenienza di una spesa deve essere esaminata considerando le informazioni disponibili al momento della scelta imprenditoriale, poiché nessun investimento può essere giudicato sulla certezza di un esito futuro.
La riforma si inserisce nel quadro delle regole sull’onere della prova nel processo tributario. L’atto impositivo deve indicare fin dall’inizio gli elementi che sostengono la contestazione, oppure spiegare perché lo scostamento dal mercato sia manifesto e rilevante. Non è quindi possibile rinviare la dimostrazione delle ragioni dell’accertamento a una fase successiva del contenzioso.
La norma non introduce soglie numeriche né metodologie di calcolo predeterminate. La definizione concreta della difformità rilevante sarà dunque affidata all’interpretazione, nel rispetto della distinzione tra inerenza e congruità e del principio di libertà delle scelte imprenditoriali. Il solo divario rispetto ai prezzi di mercato, se non accompagnato da altri elementi o se non macroscopico, non dovrebbe bastare a fondare la rettifica.