È fissato al 30 settembre 2026 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice di beni non strumentali a condizioni fiscali agevolate. La finestra è stata riaperta dalla Legge di bilancio 2026, che impone di valutare insieme gli aspetti tributari, civilistici e contabili.
Il regime riguarda le società commerciali di persone e di capitali residenti in Italia, comprese snc, sas, srl, spa e sapa, oltre alle società di armamento e a quelle di fatto che svolgono attività d’impresa. Sono esclusi gli enti non commerciali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. I destinatari devono risultare titolari della partecipazione al 30 settembre 2025; l’iscrizione nel libro soci può essere perfezionata entro il 31 gennaio 2026 se il trasferimento ha data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Quali beni e quali operazioni
L’agevolazione interessa gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri che non siano indispensabili all’attività. Gli immobili strumentali per natura, individuati in base alla classificazione catastale, possono rientrare nel beneficio anche se utilizzati nell’impresa. Restano invece esclusi gli immobili strumentali per destinazione e i beni-merce. Eventuali cambiamenti d’uso effettuati a ridosso della scadenza possono essere valutati sotto il profilo dell’abuso del diritto.
Le modalità previste sono tre. L’assegnazione trasferisce il bene al socio riducendo riserve o capitale; la cessione prevede invece il pagamento di un prezzo alla società; la trasformazione agevolata consente alle società che gestiscono esclusivamente o principalmente tali beni di diventare società semplici. La scelta va calibrata sulla situazione concreta e sugli effetti futuri per società e soci.
Per le società di persone non sono previsti vincoli normativi di capienza patrimoniale analoghi a quelli delle società di capitali, anche se la quadratura contabile e la ricostruzione dei costi fiscali restano essenziali. Per srl e spa, invece, il valore contabile netto del bene assegnato non può superare le poste di patrimonio netto disponibili. Le riserve devono essere preesistenti e non possono essere create attraverso rivalutazioni contabili realizzate soltanto per rendere possibile l’operazione.
Un esempio chiarisce il limite: con un immobile iscritto per 150.000 euro e riserve disponibili pari a 100.000 euro, l’assegnazione non è possibile senza integrare la differenza. L’ostacolo può essere superato con un versamento in conto capitale di almeno 50.000 euro. Il vincolo non opera nell’ambito del riparto finale della liquidazione, ma anche in quel caso restano tutelati i creditori sociali.
Imposte e adempimenti entro settembre
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza positiva tra il valore del bene e il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili si può scegliere tra valore normale e valore catastale; la scelta è irrevocabile. L’aliquota ordinaria è dell’8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate si applica un’ulteriore imposta del 13%.
L’imposta di registro proporzionale è ridotta della metà, mentre quelle ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. L’Iva segue invece le regole ordinarie e richiede una verifica della storia fiscale del bene, compresa l’eventuale detrazione esercitata al momento dell’acquisto.
Il pagamento avviene tramite modello F24: il 60% dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 30 settembre 2026, contestualmente al perfezionamento dell’atto, e il restante 40% entro il 30 novembre. Il codice tributo 1836 riguarda l’imposta sulla plusvalenza, mentre il 1837 si riferisce alle riserve in sospensione. La remissione in bonis può sanare omissioni formali, ma non la mancata conclusione dell’operazione entro il termine perentorio.
La convenienza non dipende soltanto dal confronto tra l’aliquota agevolata e la tassazione ordinaria. Occorre considerare il valore catastale o normale, il costo fiscale del bene, le imposte indirette e gli effetti sul socio. La riduzione di riserve di utili può configurare un dividendo imponibile; quella di riserve di capitale opera invece come restituzione degli apporti fino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione.