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Agenzia Entrate: niente Siae per escursioni, esenzione all’aula

Il consorzio forestale aveva chiesto chiarimenti su accompagnamento, laboratori e percorso multimediale ospitato in un museo.

Con la Risposta n. 166 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile a visite guidate, attività di divulgazione naturalistica, laboratori didattici ed esperienze multimediali organizzate da un consorzio forestale senza scopo di lucro. Il documento affronta anche gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e la possibilità di applicare l’esenzione prevista per le visite a musei e luoghi similari.

Il quesito nasce dalla necessità di distinguere queste attività da quelle di intrattenimento o spettacolo. La qualificazione è rilevante perché da essa possono dipendere l’applicazione di regimi fiscali differenti e le modalità di documentazione degli incassi, attraverso fattura, documento commerciale o sistemi di biglietteria automatizzata.

Le attività organizzate dal consorzio

L’istanza è stata presentata da un consorzio forestale costituito da diversi enti locali per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio. Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, l’ente organizza a pagamento quattro tipologie di iniziative: visite guidate lungo percorsi naturalistici, attività di interpretazione ambientale durante le escursioni, laboratori educativi rivolti soprattutto a gruppi organizzati e scolaresche e la visita di un’aula immersiva allestita all’interno di un museo comunale.

Le prime tre proposte si svolgono in aree liberamente accessibili, senza biglietto d’ingresso e senza dispositivi di controllo tipici degli eventi spettacolistici. Il corrispettivo riguarda il servizio di accompagnamento prestato da guide abilitate e le attività didattiche e divulgative. L’aula immersiva, invece, è visitabile attraverso l’ingresso al museo oppure mediante una prenotazione specifica ed è gestita in modo analogo alle altre sezioni espositive.

Niente intrattenimento o spettacolo

L’Agenzia ha escluso per tutte le attività la riconducibilità alle categorie dell’intrattenimento e dello spettacolo, richiamando la distinzione contenuta nella circolare n. 165/2000. Il primo presuppone una partecipazione attiva e ludica, mentre il secondo implica una fruizione prevalentemente passiva di una rappresentazione.

Nel caso esaminato non sono presenti esibizioni artistiche, performance dal vivo, allestimenti scenici o altri elementi caratteristici delle manifestazioni spettacolistiche. Di conseguenza, non è richiesta la certificazione dei corrispettivi tramite biglietteria automatizzata SIAE.

Resta però distinta la questione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22, del d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, monumenti, parchi e luoghi similari. Secondo l’Agenzia, visite guidate, divulgazione naturalistica e laboratori didattici svolti in spazi aperti, senza un biglietto d’ingresso, costituiscono servizi autonomi di accompagnamento e devono essere assoggettati all’IVA secondo le regole ordinarie.

Diverso è il trattamento dell’aula immersiva. Poiché l’esperienza è inserita in un percorso museale e l’accesso è subordinato all’ingresso nella struttura o a una prenotazione dedicata, l’attività può essere assimilata alla visita di un museo o di un istituto similare. Per questo, la visita dell’aula immersiva rientra nell’esenzione IVA prevista dalla norma.