Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso presentato da un appartenente all’Arma dei Carabinieri contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia tumorale. La sentenza è stata pronunciata il 9 luglio 2026 e pubblicata il 17 agosto successivo.
Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio. L’istanza del militare era stata respinta perché non sarebbe stato dimostrato il nesso causale tra l’attività svolta e la malattia diagnosticata.
Le missioni nei teatri operativi
Nel corso della carriera, il carabiniere aveva partecipato a numerose missioni internazionali in Afghanistan, Libia, Iraq e Somalia. Secondo quanto riportato nel ricorso, durante gli impieghi era stato esposto a contesti ambientali contaminati da nanoparticelle di metalli pesanti e uranio impoverito.
Nonostante la gravità della patologia, il Comitato aveva ritenuto non provato il rapporto tra l’esposizione ai fattori di rischio e l’insorgenza della malattia, facendo riferimento anche a studi militari considerati risalenti. Il ricorrente aveva contestato questa impostazione, sostenendo la difficoltà di fornire una prova diretta in situazioni caratterizzate da incertezza scientifica e da esposizioni avvenute in aree operative.
Il principio sull’onere della prova
Il collegio toscano ha richiamato l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numero 14 e 15 del 7 ottobre 2025. In base a tale indirizzo, per il personale militare esposto a fattori di rischio nei teatri operativi opera una presunzione relativa sull’esistenza del nesso causale.
Questo significa che l’onere probatorio non ricade interamente sul militare. Spetta invece all’Amministrazione dimostrare l’eventuale esistenza di una specifica origine estranea al servizio della patologia. L’interpretazione dell’articolo 603 del Codice dell’ordinamento militare mira così a evitare che il dipendente debba affrontare il cosiddetto onere diabolico della prova.
Il Tar ha quindi annullato il diniego per eccesso di potere e ordinato al Comitato di procedere a un nuovo esame della richiesta, secondo criteri rigorosi. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite. La decisione rafforza, in questo ambito, la tutela del personale militare impiegato in aree caratterizzate da possibili rischi ambientali, senza stabilire in questa fase il riconoscimento definitivo della dipendenza della patologia dal servizio.