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Scarcerato Siher, la gip: non fu istigazione a delinquere

Il provvedimento esclude fuga e gravi indizi: i messaggi online sono stati letti come protesta politica, senza incitamento a reati.

La gip di Milano, Tiziana Landoni, non ha convalidato il fermo di Youssef Siher e ne ha disposto la scarcerazione. Il ricercatore, 30 anni, cittadino italiano di origini marocchine, era detenuto dal 24 ottobre nel carcere di San Vittore. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare contestandogli l’istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità terroristica e dall’uso del mezzo informatico, oltre alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e all’associazione con finalità di terrorismo.

Il pericolo di fuga

Secondo quanto emerge dal provvedimento, per la giudice non sussiste il presupposto del pericolo di fuga necessario a giustificare il fermo. La Procura aveva richiamato il rifiuto di Siher di fornire alle forze dell’ordine le credenziali di accesso al cellulare durante la perquisizione. Un comportamento che la gip ha definito non inusuale e, di per sé, neutro, non sufficiente a dimostrare l’intenzione di sottrarsi alla giustizia.

Non sono stati ritenuti decisivi neppure i contatti dell’indagato con alcuni movimenti politici, tra cui realtà pro-Palestina e il Fronte della Gioventù Comunista. Nel provvedimento si sottolinea che non risultano documentati abituali spostamenti all’estero o altri elementi concreti in grado di indicare un rischio di fuga.

I contenuti pubblicati su Telegram

Quanto all’accusa di istigazione a delinquere, la gip ha ricordato che il reato richiede un pericolo concreto per l’ordine pubblico, riferito a condotte criminose specifiche e riconoscibili. L’istigazione deve inoltre avere una reale efficacia persuasiva, tale da spingere altri a commettere reati o da attenuare la riprovazione verso comportamenti criminali.

Alla luce di questi criteri, i contenuti diffusi nel canale Telegram Movimento 17 ottobre sono stati ricondotti alla promozione di forme di protesta contro le politiche del Governo e all’organizzazione di manifestazioni settimanali. Secondo la giudice, i riferimenti alla disobbedienza civile non si traducevano in indicazioni per compiere violenze o altri reati, ma nella volontà di sensibilizzare e coinvolgere un numero più ampio di persone.

La valutazione riguarda anche alcuni messaggi dai toni duri, tra cui quello nel quale si affermava che lo Stato avrebbe umiliato i cittadini e i media avrebbero nascosto la situazione, oltre alla dichiarazione di guerra al presente politico. Per la gip si tratta di espressioni aspre e volgari, rivolte allo Stato, al Governo e ai mezzi di informazione, ma prive di riferimenti concreti ad azioni violente o criminose.

Neppure la Guida pratica per la difesa in piazza, condivisa in quattro pagine nel gruppo, conterrebbe indicazioni per commettere violenze. La cancellazione dei gruppi Signal creati temporaneamente per coordinare le iniziative può aver ostacolato l’identificazione dei partecipanti, ma questo elemento non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

In conclusione, il progetto attribuito a Siher è stato interpretato come una mobilitazione collettiva di protesta, rivolta anche a persone non appartenenti a partiti o associazioni. Le manifestazioni sarebbero state organizzate in diverse città italiane, mentre gli aspetti logistici sarebbero stati definiti localmente. Il provvedimento rileva che nei messaggi non venivano prospettate azioni violente né venivano richiamate, come modello, le violenze del 17 e 18 ottobre 2026.