Nei primi nove mesi del 2026 sono stati adottati 1.063 provvedimenti di rigetto o revoca dei permessi di soggiorno da parte della Polizia di Stato di Bergamo, attraverso l’Ufficio Immigrazione. Il dato segna un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e indica un’intensificazione delle verifiche sulle posizioni dei cittadini stranieri presenti sul territorio.
L’attività dell’ufficio non si limita alla fase precedente al rilascio del titolo. Le singole situazioni vengono esaminate anche successivamente, per verificare che continuino a sussistere i requisiti necessari per la permanenza in Italia. I controlli riguardano quindi sia le condizioni richieste per ottenere il permesso sia quelle indispensabili per conservarlo nel tempo.
Le cause dei provvedimenti
Tra gli elementi che possono portare al rigetto o alla revoca figurano le condanne per reati che, nei casi previsti dalla legge, costituiscono un ostacolo al rilascio o al mantenimento del titolo di soggiorno. Un ulteriore fattore è rappresentato dalle assenze prolungate dal territorio nazionale, comprese quelle superiori a dodici mesi.
La verifica delle posizioni interessa anche i primi ingressi per motivi di lavoro. In diversi casi esaminati dall’Ufficio Immigrazione, i cittadini stranieri non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. Questa circostanza determina la revoca del nulla osta all’ingresso e del visto, facendo venire meno i presupposti per il successivo rilascio del permesso.
Verifiche sui requisiti
Il bilancio dei primi nove mesi conferma dunque un’attività articolata su più fasi: dall’analisi delle richieste iniziali al controllo della permanenza delle condizioni previste dalla normativa. L’incremento registrato a Bergamo riguarda complessivamente i provvedimenti di diniego e revoca adottati dalla Polizia di Stato tramite la struttura specializzata.
Le decisioni vengono assunte in relazione alle singole posizioni e alle motivazioni previste dalla legge. Oltre alle eventuali incompatibilità derivanti da condanne, vengono valutati il periodo di permanenza fuori dall’Italia e l’effettivo completamento degli adempimenti connessi agli ingressi per lavoro.