A vent’anni dal naufragio dell’Al Salam Boccaccio 98, il Tribunale civile di Genova ha condannato il Registro navale italiano, Rina, a risarcire circa 60 milioni di euro ai familiari delle vittime. La sentenza di primo grado, pubblicata il 17 settembre 2026 e firmata dal giudice Daniele Bianchi, conclude una causa promossa da circa 700 familiari e superstiti. La richiesta iniziale ammontava a 300 milioni di euro.
Il traghetto affondò il 3 febbraio 2006 nel Mar Rosso, durante la navigazione dall’Arabia Saudita verso il porto egiziano di Safaga. A bordo si trovavano centinaia di persone e il bilancio della tragedia fu di 1.097 vittime. Secondo la ricostruzione accolta dal tribunale, le responsabilità del Rina riguardano le attività di classificazione e certificazione della nave, oltre a una serie di omissioni che avrebbero contribuito al naufragio o ne avrebbero aggravato le conseguenze.
Le omissioni nella documentazione tecnica
Al centro della decisione c’è una caratteristica strutturale del traghetto che, secondo il giudice, avrebbe dovuto essere comunicata in modo adeguato all’equipaggio. Gli sfoghi d’aria dei compartimenti di zavorra terminavano infatti all’interno del garage, invece di aprirsi direttamente all’esterno dello scafo. Durante l’emergenza, il comandante ordinò di riempire i compartimenti sul lato sinistro per contrastare lo sbandamento. La manovra contribuì al rovesciamento della nave, ma il tribunale ha ritenuto che la scelta fosse stata condizionata dalla mancata conoscenza delle caratteristiche costruttive.
Rilevante anche la documentazione tecnica, compresi i manuali di emergenza approvati nell’ambito della classificazione. I testi erano disponibili soltanto in italiano, mentre il comandante e gli ufficiali egiziani non conoscevano quella lingua. Nelle motivazioni, il giudice parla di una costante e diffusa disattenzione agli obblighi di sicurezza. L’accertamento delle responsabilità è stato sostenuto da una consulenza tecnica di 687 pagine, affidata a tre esperti.
Il caso dei risarcimenti alle donne
La sentenza affronta anche gli accordi risarcitori sottoscritti in Egitto da alcuni familiari delle vittime. In diversi casi, a parità di rapporto di parentela, le donne avevano ricevuto la metà delle somme riconosciute agli uomini. La differenza derivava dall’applicazione di criteri legati al diritto successorio islamico. Il giudice Bianchi ha dichiarato parzialmente nulle le clausole ritenute discriminatorie, perché incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Alle donne interessate è stato riconosciuto un conguaglio economico pari alla differenza tra quanto già ricevuto e la somma assegnata ai familiari uomini nella medesima posizione. Per gli altri ricorrenti, il tribunale ha distinto tra chi aveva già ottenuto un risarcimento attraverso accordi validi e chi non aveva ricevuto alcun pagamento. A questi ultimi è stato riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale.
L’Al Salam Boccaccio 98 era stato costruito nel 1968 e aveva navigato in precedenza per la compagnia Tirrenia. Nel 1999 era stato ceduto alla società egiziana El Salam Shipping & Trading. La notte del 3 febbraio 2006, un incendio a bordo diede inizio alla sequenza di eventi che portò all’affondamento. In Egitto furono aperti procedimenti penali e nel 2009 l’armatore Mamduh Ismail venne condannato in contumacia a sette anni di reclusione; la pena è stata poi dichiarata estinta per decorso dei termini.
Il procedimento civile italiano è stato preceduto da una lunga disputa sulla giurisdizione. Il Rina aveva sostenuto la competenza di Panama, Stato di bandiera della nave, ma la questione è stata esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Cassazione a Sezioni Unite, aprendo la strada al processo in Italia.
Il Rina ha espresso profondo disaccordo con la decisione, richiamando le precedenti indagini tecniche e giudiziarie. In una nota, la società sostiene che due inchieste, compresa quella dello Stato di bandiera, e diversi procedimenti penali e amministrativi avessero attribuito le cause del naufragio alla condotta dell’armatore e del comandante, senza individuare responsabilità dell’organismo di classificazione. La condanna del Tribunale di Genova resta una decisione di primo grado e non è definitiva.