Lucca (LU)

Il giudice di Lucca lascia il lingotto d’oro al venditore

Respinta richiesta proponente: oggetto da 219 grammi stimato quasi 8mila euro

Una controversia su un lingotto d’oro da oltre 219 grammi è stata definita dal tribunale civile di Lucca con il rigetto della domanda di restituzione e risarcimento presentata da una donna e dalla società coinvolta nella vicenda. La decisione, emessa dal giudice Andrea Maggiori, riguarda un prezioso in oro puro a 24 carati, il cui valore era stato indicato in via subordinata in poco più di 7.800 euro.

All’origine della causa c’era l’acquisto di un’autovettura utilitaria, formalmente intestata e finanziata da una società, ma destinata all’uso personale dell’attrice. Nei rapporti interni, la donna si era impegnata a rimborsare i costi sostenuti per il veicolo, compresi quelli relativi al finanziamento.

Le due versioni sulla consegna

Secondo la ricostruzione sostenuta dalla proponente, il lingotto sarebbe stato consegnato come garanzia dell’obbligo di pagamento. L’accordo, sempre secondo la sua versione, prevedeva che il bene prezioso le fosse restituito dopo l’estinzione completa del finanziamento dell’automobile.

Il convenuto e la società terza chiamata in giudizio hanno invece fornito una ricostruzione diversa. A loro avviso, il lingotto non sarebbe stato consegnato a titolo di garanzia, ma in sostituzione di un assegno, come prestazione in luogo dell’adempimento. Il valore dell’oro sarebbe stato quindi destinato a coprire le rate del finanziamento del mezzo.

La decisione del tribunale

Nel corso dell’istruttoria è stata considerata pacifica la materiale consegna del lingotto. Non è però emersa, secondo il giudice, una prova sufficientemente rigorosa della fonte dell’accordo e del suo contenuto specifico. In particolare, l’attrice non sarebbe riuscita a dimostrare che la dazione avesse effettivamente natura di garanzia e che fosse quindi previsto un obbligo di restituzione al termine del pagamento.

La carenza di elementi certi sul titolo della consegna ha fatto venir meno i presupposti per accogliere la domanda. Per questo il tribunale ha ritenuto superfluo stabilire se il bene fosse stato trasferito con funzione solutoria, cioè per estinguere direttamente o indirettamente l’obbligazione, e ha respinto integralmente le richieste avanzate in giudizio.

La proponente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3mila euro per compensi in favore sia del convenuto sia della società terza chiamata, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge.