Parcheggiare l’auto in modo da impedire ai vicini di uscire dall’area di sosta può integrare il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29506 del 4 agosto 2026, confermando in via definitiva la condanna nei confronti di quattro familiari: padre, madre e due figli.
La vicenda riguarda una villetta bifamiliare e uno spazio pertinenziale in comproprietà indivisa, utilizzato per il parcheggio delle automobili. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, gli imputati erano soliti lasciare le proprie vetture in posizione tale da chiudere quelle dei vicini e parenti. La coppia confinante, per poter raggiungere la pubblica via, era quindi costretta a spostare una delle due auto di proprietà, parcheggiate una dietro l’altra.
La violenza può essere anche indiretta
La difesa aveva sostenuto che la situazione fosse dovuta soprattutto alla conformazione dei luoghi e alla ristrettezza dello spazio di manovra, quantificato in circa un metro e mezzo o due. Per gli imputati, le fotografie acquisite agli atti avrebbero dimostrato al massimo una difficoltà nell’uscita dei veicoli, senza però provare una condotta penalmente rilevante.
La Cassazione ha respinto questa ricostruzione, ritenendo logica e sufficiente la motivazione dei giudici di merito. Oltre alle immagini, infatti, erano state valutate le dichiarazioni delle persone che avevano assistito ai comportamenti contestati e agli atteggiamenti derisori riferiti dalle parti offese. La reiterazione dei parcheggi e il rifiuto di rimuovere i veicoli hanno contribuito a delineare una condotta intenzionale e non occasionale.
Per configurare la violenza privata prevista dall’articolo 610 del Codice penale non è indispensabile una minaccia verbale o esplicita. La costrizione può realizzarsi anche attraverso una cosiddetta violenza impropria, cioè mediante comportamenti o mezzi anomali capaci di comprimere la libertà di scelta e di azione della persona offesa.
Escluse attenuanti e particolare tenuità
Nel caso esaminato, imporre ai vicini manovre difficoltose per uscire dal parcheggio è stato considerato un modo per condizionarne la libertà di autodeterminazione. La permanenza dell’auto nella posizione ostruttiva, anche quando accompagnata dal successivo rifiuto di spostarla, può infatti produrre una pressione psicologica analoga a quella del parcheggio eseguito intenzionalmente per impedire il passaggio.
La Suprema Corte ha inoltre escluso sia le attenuanti generiche sia la non punibilità per particolare tenuità del fatto. A pesare sono stati il carattere abituale, deliberato e protratto nel tempo della condotta, oltre alla prepotenza e all’atteggiamento irridente attribuiti agli imputati. Secondo i giudici, la causa di non punibilità può trovare applicazione soltanto davanti a comportamenti occasionali e di scarsa offensività, condizioni che non sono state ravvisate nella vicenda.
La pronuncia si inserisce in un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi. In precedenti sentenze, la Cassazione aveva riconosciuto la violenza privata anche nel rifiuto reiterato di liberare un accesso ostruito con un veicolo e in condotte dirette a limitare temporaneamente la disponibilità di un mezzo. Il principio ribadito è che la libertà personale può essere compressa anche senza contatto fisico o minacce esplicite, quando un comportamento deliberato costringe un’altra persona a fare, tollerare o omettere qualcosa.