Una nuova ritenuta d’acconto sui corrispettivi di servizi e sulle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di attività d’impresa entrerà a regime dal 1° gennaio 2028. La bozza della legge di bilancio 2027 modifica le aliquote già previste dalla normativa: il prelievo sarà pari all’1% nel 2028 e salirà al 2% a partire dal 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
La ritenuta riguarderà i pagamenti effettuati a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, per prestazioni di servizi e cessioni di beni. L’obbligo scatterà quando il committente o il cessionario salderà la fattura. Sono invece escluse le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle in cui il cliente è un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia.
Base imponibile ed esclusioni
La base imponibile sarà costituita dal corrispettivo pattuito al netto dell’Iva e delle somme escluse ai sensi dell’articolo 15 del decreto Iva. Non saranno soggetti alla ritenuta i contribuenti in regime forfetario, i compensi di lavoro autonomo e quelli derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari, già disciplinati dalle specifiche norme sulle ritenute.
L’esclusione riguarderà anche chi, al momento del pagamento, dichiara di aver aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo. Il prelievo non dovrà inoltre essere effettuato quando il pagamento è già soggetto alla ritenuta automatica dell’11% applicata da banche e Poste Italiane sui bonifici destinati a beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta.
La disciplina potrà interessare i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni indipendentemente dall’attività svolta dal sostituto d’imposta. L’adempimento potrà quindi riguardare anche il produttore agricolo esonerato dagli obblighi Iva e il cessionario che emette l’autofattura, da integrare con l’indicazione della ritenuta.
Decorrenza e adempimenti
La ritenuta dovrà essere applicata sui pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2028, anche se la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2027. La modalità di pagamento, compreso l’eventuale utilizzo di strumenti tracciabili, non modifica l’obbligo.
La nuova disciplina comporterà un aumento degli adempimenti per i soggetti chiamati a operare come sostituti d’imposta: occorrerà rilevare e versare le ritenute, rilasciare le certificazioni CU e presentare il modello 770. Parallelamente, per i soggetti che subiranno il prelievo aumenteranno i crediti d’imposta da utilizzare e la necessità di acquisire la documentazione giustificativa.
Restano da chiarire le modalità operative, anche nei casi in cui non sussista l’obbligo di emissione della fattura. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà definire l’applicazione concreta delle nuove disposizioni e affrontare le questioni legate alla documentazione e alla gestione contabile.