La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione dei giudici di primo grado sul trasferimento di una villa situata nella periferia collinare di Senigallia. L’immobile, ceduto dalla proprietaria alla figlia dopo l’avvio di un contenzioso bancario, è stato dichiarato inefficace nei confronti della società creditrice, che potrà quindi procedere con l’esecuzione forzata.
La vicenda nasce da una serie di finanziamenti concessi al marito della proprietaria, per i quali la donna aveva prestato garanzia. Il debito complessivo ammontava a 1.144.000 euro. Quando la banca ha avviato le procedure per recuperare le somme e il Tribunale ha emesso le prime condanne al pagamento, la garante avrebbe disposto della casa di famiglia per sottrarla alle possibili iniziative dei creditori.
Il trasferimento della nuda proprietà
Nel maggio 2017, la donna ha ceduto alla figlia convivente la nuda proprietà della villa, un’abitazione di dodici vani distribuiti su tre piani. L’operazione non ha previsto un pagamento in denaro: al suo posto è stato sottoscritto un contratto di rendita vitalizia, con l’impegno della figlia a garantire alla madre assistenza morale, materiale e sanitaria per tutta la vita. Alla proprietaria è stato mantenuto il diritto di abitazione.
Secondo la società subentrata nei crediti dell’istituto bancario, l’accordo avrebbe avuto l’effetto di impoverire il patrimonio della debitrice e di rendere più difficile un’eventuale vendita giudiziaria. La Corte ha accolto questa ricostruzione, richiamando il principio secondo cui gli atti di disposizione compiuti dopo la nascita del debito possono essere dichiarati inefficaci quando arrecano un pregiudizio alle ragioni del creditore.
La decisione dei giudici
Tra gli elementi valutati dalla Corte figura la stretta convivenza tra madre e figlia, considerata incompatibile con l’ipotesi che quest’ultima non fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie della famiglia. I giudici hanno inoltre esaminato la tempistica del rogito, stipulato a breve distanza dalla notifica dei decreti ingiuntivi e mentre erano già in corso le cause legali.
Un ulteriore elemento è stato individuato nel valore indicato nell’atto, pari a 100mila euro ai soli fini fiscali e ritenuto ampiamente inferiore a quello reale dell’immobile. La Corte ha anche rilevato che il trasferimento non aveva modificato concretamente l’utilizzo della casa: la madre aveva continuato a viverci insieme al marito, come in precedenza.
Con la conferma della sentenza di primo grado, la cessione è stata quindi dichiarata inefficace nei confronti del creditore. La società potrà ora chiedere la vendita all’asta della villa per soddisfare il proprio credito. Madre e figlia sono state inoltre condannate in solido al pagamento di 11mila euro di spese legali, oltre al doppio del contributo unificato.