I piani di azionariato diffuso consentono alle imprese di coinvolgere i lavoratori nei risultati aziendali attraverso l’assegnazione gratuita di titoli. L’iniziativa può avere una funzione motivazionale e integrare la retribuzione, ma l’accesso al regime fiscale agevolato è subordinato a condizioni precise.
Con la risposta n. 194 del 28 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un’offerta di azioni può essere considerata rivolta alla “generalità dei dipendenti”. La norma di riferimento è l’articolo 51, comma 2, lettera g), e comma 2-bis, del TUIR, confluito nell’articolo 53 del nuovo Testo unico, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e applicabile dal 1° gennaio 2027.
La disciplina prevede la non imponibilità del valore delle azioni assegnate ai lavoratori fino a 2.065,83 euro per periodo d’imposta, a condizione che i titoli non vengano ceduti prima di tre anni dalla percezione. Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui il piano preveda requisiti di anzianità o l’esclusione di alcune categorie.
Il piano del gruppo internazionale
Il caso esaminato nasce dall’istanza di una società italiana appartenente a un grande gruppo internazionale, interessato a coinvolgere i collaboratori di tutti i Paesi, Italia compresa. Le azioni sono emesse da una società che detiene circa il 13 per cento del capitale della capogruppo.
Il regolamento consente la partecipazione ai lavoratori con almeno tre anni di anzianità alla data di approvazione del piano, che non abbiano già presentato le dimissioni e che non appartengano ai livelli apicali del gruppo, indicati come livelli 1, 2 e 3. Si tratta del presidente e dei massimi responsabili operativi, pari a circa lo 0,35 per cento del personale, già destinatari di altri strumenti incentivanti.
Le azioni vengono assegnate ogni anno in numero uguale, senza differenze legate alla categoria, alla mansione o al livello e senza condizioni connesse alla performance individuale. I lavoratori potenzialmente interessati sono circa l’85 per cento del totale. Ogni beneficiario può vendere i titoli oppure conservarli, esercitando i relativi diritti patrimoniali e di voto.
La società ha quindi chiesto se il piano potesse essere considerato rivolto alla generalità dei dipendenti, nonostante il requisito del triennio e l’esclusione dei vertici, ottenendo così la non imponibilità entro il limite annuale previsto.
Il requisito della generalità
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, richiamando i precedenti chiarimenti. La risoluzione n. 129/E del 2004 aveva stabilito che il requisito della generalità serve a favorire la partecipazione dei lavoratori all’azionariato e a impedire che, attraverso distinzioni arbitrarie, vengano riconosciuti compensi individuali esenti.
La risposta n. 147 del 2025 aveva inoltre precisato che l’offerta può riguardare anche categorie di dipendenti, purché non si traduca in un vantaggio ad personam, riservato a singoli soggetti. Nel caso esaminato, il piano è accessibile senza distinzioni basate sul contratto, sulla mansione o sul ruolo.
Secondo l’Agenzia, il requisito dell’anzianità minima non determina una disparità sostanziale: serve a individuare lavoratori già effettivamente inseriti nell’organizzazione e che abbiano contribuito alla crescita dell’impresa. Anche l’esclusione dei livelli apicali, numericamente molto limitata, è stata ritenuta compatibile con l’agevolazione perché evita la duplicazione di benefici già riconosciuti.
Nel complesso, le assegnazioni possono quindi considerarsi rivolte alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Il regime agevolato resta applicabile, purché siano rispettati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, che non erano oggetto della valutazione.