I buoni carburante e i buoni spesa assegnati ai dipendenti che lavorano ordinariamente la domenica rientrano nella disciplina dei fringe benefit. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, precisando che la qualificazione fiscale non cambia anche se l’iniziativa viene inserita in un piano definito di welfare aziendale.
Il caso riguarda una società che gestisce servizi pubblici essenziali organizzati su tutti i giorni della settimana. Per il biennio 2026-2027, l’azienda intende riconoscere ogni mese buoni benzina o buoni spesa multiuso ai lavoratori impegnati stabilmente nel servizio domenicale. Il valore dei benefit viene determinato su base annua e distribuito in base alla fascia di appartenenza, aggiornata ogni trimestre in relazione al numero di domeniche richieste dall’unità organizzativa.
La fascia A comprende chi è già tenuto al lavoro domenicale in base al contratto individuale o a una precedente disposizione aziendale, oltre agli addetti a unità che richiedono 16 domeniche l’anno. La fascia B riguarda le strutture con 12 domeniche annue, mentre la fascia C quelle con 6. Secondo la società, l’iniziativa non costituisce un premio di produttività, non remunera la performance individuale e non rappresenta il corrispettivo della prestazione, già compensata da una specifica indennità prevista dal CCNL Utilitalia Ambiente.
La qualificazione come fringe benefit
L’Agenzia ha distinto i buoni dai servizi di welfare con finalità sociale previsti dal comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. Buoni carburante e buoni spesa sono beni ceduti al dipendente e, di conseguenza, devono essere valutati secondo le regole dei commi 3 e 3-bis dello stesso articolo. A contare, quindi, non è il nome attribuito al piano, ma la natura concreta del beneficio.
Il principio generale stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 prevede che tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrano alla formazione del reddito, compresi beni e servizi forniti dal datore. Il comma 3 introduce tuttavia un’esenzione entro una soglia annua. Se il limite viene superato, l’intero valore dei benefit diventa imponibile, non soltanto la parte eccedente.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, il limite ordinario di 258,23 euro è stato innalzato a 1.000 euro dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. La soglia arriva a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Entro questi importi, i buoni non concorrono al reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né a quelli contributivi.
Il comma 3-bis consente inoltre di utilizzare documenti di legittimazione cartacei o elettronici, con un valore nominale. I benefit devono essere valorizzati secondo il criterio del valore normale. Le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria hanno incluso in questa disciplina anche i buoni rappresentativi di beni, come quelli destinati all’acquisto di carburante.
Voucher cumulativi e condizioni
Poiché si tratta di fringe benefit, l’Agenzia considera possibile anche il voucher cumulativo, che può consentire l’accesso a più beni, eventualmente tramite una piattaforma elettronica. Il valore complessivo deve comunque restare entro il limite di esenzione previsto per il periodo d’imposta.
Restano inoltre valide le condizioni previste per i voucher: il documento deve essere nominativo, non può essere convertito in denaro o ceduto a terzi e non deve rappresentare direttamente somme di denaro. Il dipendente, infine, non deve intervenire nel rapporto economico tra il datore di lavoro e il fornitore.
Sulla base degli elementi forniti dalla società, l’Agenzia ha quindi concluso che i buoni carburante e i buoni spesa del piano sono fringe benefit e restano esclusi dal reddito entro il limite complessivo annuale. Rimangono comunque fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.