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Donazione, niente proroga per gli incentivi ai ricercatori

L’Agenzia delle Entrate chiarisce: per allungare l’agevolazione occorre comprare un’abitazione con un atto oneroso.

Gli incentivi fiscali destinati a docenti e ricercatori rientrati dall’estero prevedono che il 90% dei compensi non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Il beneficio spetta a chi possiede un titolo universitario o equiparato, ha svolto attività documentata di ricerca o docenza fuori dall’Italia per almeno due anni continuativi e trasferisce la residenza fiscale nel Paese per proseguire la propria attività.

In via ordinaria, l’agevolazione si applica nell’anno del trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi. Per chi si è trasferito dal 2020, il comma 3-ter del decreto Crescita consente però di estendere la durata del regime, arrivando complessivamente a otto periodi d’imposta, se vengono rispettate alcune condizioni. Tra queste c’è la proprietà di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia.

Il caso dell’immobile ricevuto in donazione

La questione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 190/2026. Il contribuente aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020 e usufruiva degli incentivi dal 2021. In seguito aveva ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, sul quale aveva realizzato lavori di finitura per renderlo abitabile. Nel giugno 2022 aveva inoltre stabilito nell’abitazione la propria dimora abituale.

L’istante chiedeva se la donazione fosse sufficiente per ottenere il periodo agevolato più lungo. Secondo la sua interpretazione, la norma richiede soltanto di diventare proprietari di un’unità residenziale dopo il trasferimento, senza specificare che l’acquisto debba avvenire a titolo oneroso. Di conseguenza, anche un atto gratuito come la donazione avrebbe dovuto essere considerato valido, in linea con l’obiettivo di favorire il radicamento in Italia delle persone rientrate dall’estero.

Per l’estensione serve un acquisto oneroso

L’Agenzia ha chiarito innanzitutto che il parere riguarda esclusivamente l’estensione del periodo agevolato e non mette in discussione il diritto del contribuente a beneficiare del regime già riconosciuto. Nel merito, ha richiamato l’interpretazione adottata per il regime dei lavoratori impatriati, disciplinato da una norma sostanzialmente sovrapponibile.

Secondo la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, il requisito non è soddisfatto con l’acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto. L’intera proprietà deve essere acquisita al 100% fin dalla stipula dell’atto e a titolo oneroso. La ragione, spiega l’amministrazione finanziaria, è che l’agevolazione presuppone un comportamento attivo del contribuente che intende stabilire stabilmente la propria residenza in Italia.

Applicando lo stesso principio agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia ha concluso che la casa ricevuta in donazione non consente di ottenere la proroga del beneficio. Né i lavori di finitura né il successivo trasferimento della dimora abituale nell’immobile cambiano l’esito, perché non sostituiscono l’acquisto oneroso richiesto dalla norma.

L’Agenzia ha infine ricordato che non è possibile presentare un interpello per ottenere la sola conferma dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime o della residenza fiscale. Si tratta infatti di accertamenti di fatto, esclusi dall’ambito dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, come indicato nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.