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Ferie ai supplenti, il Ministero condannato dal Tribunale di Rimini

La pronuncia copre cinque annualità dal 2018/19 al 2023/24: importi da conteggiare, con interessi e rivalutazione.

Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a un docente il diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute durante cinque anni scolastici di supplenza con contratto fino al 30 giugno. La sentenza, identificata con il numero 509/2026 e depositata il 22 settembre 2026, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere quanto dovuto, con l’applicazione del maggiore importo tra interessi e rivalutazione.

La decisione riguarda gli anni scolastici compresi tra il 2018/19 e il 2023/24. L’importo esatto deve essere calcolato sulla base dei giorni di ferie riconosciuti e dei relativi parametri retributivi. Anche le spese legali sono state poste a carico dell’amministrazione.

Il quadro delle sentenze

Il provvedimento rientra in una serie di decisioni richiamate nel testo e pronunciate tra aprile e settembre 2026 dai Tribunali di Milano, Arezzo, Firenze, Verona, Rimini e Bergamo. I giudici hanno riconosciuto, in casi diversi, il diritto di docenti con supplenze fino al 30 giugno a ottenere il pagamento delle ferie non utilizzate.

Le pronunce di Verona, Rimini e Bergamo sono arrivate dopo le decisioni della Corte di Cassazione del maggio 2026, indicate con i numeri 16525, 16530 e 18590. Secondo l’orientamento richiamato, le sospensioni delle lezioni durante le vacanze di Natale e Pasqua sono generalmente considerate ferie godute. Restano invece rilevanti, tra gli altri, i giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, quando la scuola non abbia invitato formalmente il docente a fruire delle ferie, informandolo anche della possibile perdita del diritto.

Nel conteggio possono rientrare inoltre le festività soppresse. La prescrizione indicata è decennale, consentendo di esaminare anche periodi scolastici non recenti. Per il procedimento di Rimini, dal deposito del ricorso, avvenuto nel luglio 2026, alla sentenza sono trascorsi poco più di due mesi.

Gli altri importi riconosciuti

A Milano, per tre anni di supplenza fino al 30 giugno, sono stati riconosciuti 4.733 euro lordi, comprese le festività soppresse. Ad Arezzo il risarcimento è stato quantificato in 9.862,12 euro, oltre agli interessi, mentre a Firenze, per un solo anno scolastico, sono stati riconosciuti 748,31 euro lordi.

A Verona, per cinque anni dal 2018/19, il giudice ha riconosciuto 1.695,17 euro lordi e ha respinto l’eccezione di prescrizione. La decisione precisa inoltre che il part-time riduce i giorni spettanti soltanto quando si tratta di un rapporto verticale previsto per iscritto nel contratto. A Bergamo, per quattro annualità dal 2020/21, la somma riconosciuta è stata di 1.202,26 euro, dopo il rigetto della prescrizione quinquennale sostenuta dal Ministero.

Possono valutare la richiesta i docenti che abbiano avuto supplenze fino al 30 giugno negli ultimi dieci anni, anche se nel frattempo sono entrati in ruolo. La verifica dipende dai singoli contratti, dai periodi lavorati e dalle comunicazioni ricevute dall’istituto scolastico.