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Attestatore facoltativo nel sovraindebitamento

La nomina non condiziona l’accesso, ma restano necessari i controlli dell’OCC e del giudice sulla proposta

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Parte II, dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nomina del professionista attestatore è facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento. L’assenza dell’attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati, quindi, non costituisce di per sé una causa di inammissibilità della domanda.

Il chiarimento riguarda la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 14/2019, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’articolo 65, comma 3, stabilisce che l’attestatore può essere nominato, ma non impone il suo intervento in ogni procedura. Una differenza rispetto al sistema precedente della legge n. 3/2012, nel quale l’attività di verifica era sostanzialmente collegata alle funzioni dell’Organismo di composizione della crisi.

Il ruolo dell’OCC resta centrale

La facoltatività della nomina non elimina gli adempimenti obbligatori. L’OCC continua a occuparsi della predisposizione della documentazione e della verifica della situazione economica e patrimoniale del debitore, svolgendo anche i compiti che nelle procedure ordinarie spettano al commissario giudiziale o al liquidatore.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, per esempio, la domanda deve essere accompagnata da una relazione dell’OCC. Il documento deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di pagare i debiti, la completezza e l’attendibilità della documentazione e la stima dei costi della procedura.

Restano inoltre ferme le verifiche attribuite espressamente dalla legge all’organismo. Tra queste rientra quella prevista dall’articolo 67, comma 4, del Codice della crisi per il pagamento non integrale dei crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca, in relazione a quanto potrebbe essere ottenuto attraverso l’alternativa liquidatoria.

Quando l’attestazione può essere utile

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il ricorso a un professionista attestatore può comunque risultare opportuno nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria. In questi casi, l’attestazione può offrire un supporto ulteriore nell’analisi della fattibilità della proposta e dell’attendibilità delle informazioni utilizzate.

Il documento può anche agevolare l’istruttoria degli Uffici fiscali, chiamati a valutare la proposta con riferimento alla tutela del credito tributario. La complessità della posizione debitoria, tuttavia, non fa scattare automaticamente un obbligo di nomina.

Il controllo sulla proposta spetta infatti anche al giudice. Gli articoli 70, comma 7, e 80, comma 1, del Codice della crisi prevedono che, rispettivamente nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, il giudice verifichi l’ammissibilità e la fattibilità del piano prima dell’omologazione.

La mancata attestazione non impedisce dunque l’accesso alla procedura, ma il debitore deve comunque presentare una proposta completa, documentata e concretamente realizzabile. Per i professionisti, la possibilità di non ricorrere a un attestatore separato può contenere i costi nei casi meno complessi; nelle situazioni più articolate, l’intervento aggiuntivo può invece rafforzare la documentazione. Per gli Uffici fiscali, l’assenza dell’attestazione facoltativa non è, da sola, un ostacolo: restano da valutare la sostenibilità del piano, l’affidabilità dei dati e il trattamento dei crediti tributari.