Barga (LU)

Barga, eredi condannate a rimborsare oltre 30mila euro

Le due appellanti dovranno coprire anche gli oneri processuali

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca relativa a una controversia condominiale nata a Barga. Due eredi sono state condannate a restituire a un condomino le somme da lui anticipate per lavori straordinari eseguiti nel 2010 sulla copertura e sulle parti comuni di un edificio.

Gli interventi si erano resi necessari dopo il cedimento di una trave portante e di una parte della copertura. Di fronte alla situazione di urgenza, il condomino aveva provveduto a gestire e anticipare le spese per l’esecuzione delle opere, sostenendo un esborso superiore a 30mila euro. Da qui era nata la richiesta di rimborso nei confronti degli altri soggetti tenuti a partecipare alla spesa.

Le contestazioni nel giudizio di appello

Le due appellanti avevano contestato la pretesa sotto diversi profili. In particolare, avevano sollevato l’eccezione di prescrizione, sostenuto l’assenza di un valido consenso ai lavori e denunciato una presunta violazione delle norme sulla gestione delle parti comuni. Nel ricorso erano state inoltre formulate obiezioni sulla regolare conclusione della mediazione disposta nel corso del procedimento.

La Corte territoriale ha però rigettato integralmente il gravame. Nella motivazione viene riconosciuto il regolare svolgimento della mediazione demandata dalla stessa Corte e viene richiamato l’esito dell’istruttoria svolta in primo grado. Secondo quanto accertato, era stata provata l’esistenza di un incarico e di un accordo condiviso tra i condomini e i tecnici incaricati della progettazione e dell’esecuzione degli interventi.

Il criterio per la ripartizione delle spese

Il collegio ha inoltre escluso che la controversia comportasse una modifica delle tabelle millesimali. Per questo motivo non era necessario il coinvolgimento, come parti del giudizio, di tutti i proprietari dell’edificio. È stato quindi ritenuto corretto il criterio di quantificazione pro quota, fondato sulla spesa effettivamente sostenuta e sulla congruità degli importi stimata attraverso la consulenza tecnica.

La conferma della pronuncia di primo grado comporta anche la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del secondo grado. Gli importi sono stati liquidati in 9.991 euro per compensi professionali, ai quali si aggiungono gli accessori di legge e l’ulteriore contributo unificato previsto per il giudizio.