Il diritto all’esercizio del culto deve essere garantito anche alle persone detenute sottoposte a isolamento diurno. È la posizione espressa all’Adnkronos dal Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, intervenuto sul caso di Gilberto Cavallini, l’ex esponente dei Nar condannato in via definitiva per la strage di Bologna.
Cavallini è stato trasferito nel mese di luglio nel carcere di Parma, dove, secondo quanto riferito, non gli viene consentito di partecipare alla messa. La questione riguarda il rapporto tra il regime detentivo applicato e la possibilità di esercitare la propria fede, un diritto che il Garante considera non automaticamente escluso dall’isolamento diurno.
La richiesta del legale
A sollevare il caso è stato l’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Cavallini. Il legale ha chiesto più volte alle istituzioni competenti di chiarire le ragioni di quella che ha definito un’ulteriore restrizione, senza però ricevere finora una spiegazione.
Bordoni ha contestato in particolare il divieto di partecipare alla celebrazione religiosa, sostenendo che limitare o escludere del tutto questa possibilità porterebbe la misura detentiva in un territorio molto prossimo alla tortura. Le sue dichiarazioni sono state rese all’Adnkronos nel contesto della richiesta di chiarimenti sull’organizzazione della detenzione nel penitenziario emiliano.
L’intervento del Garante
Il Garante nazionale ha fatto sapere di seguire la vicenda di Cavallini già dal periodo trascorso nel carcere di Rebibbia. L’ufficio ha inoltre annunciato l’intenzione di attivarsi anche sul caso di Parma, pur precisando che al momento non risultano pervenute segnalazioni formali.
Nel suo intervento, il Garante ha ribadito che l’isolamento diurno non preclude il diritto al culto delle persone detenute. La posizione espressa rimette quindi al centro la necessità di verificare le ragioni concrete del mancato accesso alla messa e la compatibilità della misura con le garanzie riconosciute durante la detenzione.