In Toscana diventano più semplici le procedure per il rinnovo del contrassegno destinato alle persone con disabilità. Il documento consente di circolare nelle aree a traffico limitato e di utilizzare gli spazi riservati, sia quando l’auto è guidata dalla persona interessata sia quando viene utilizzata da chi la accompagna.
La Regione ha chiarito le modalità da seguire dopo aver ricevuto numerose segnalazioni sulle procedure in vigore. L’obiettivo è distinguere i casi in cui è già stata riconosciuta una condizione permanente da quelli nei quali il contrassegno è stato rilasciato per un periodo limitato.
Quando non serve una nuova visita
Se durante la visita medico-legale effettuata presso la Asl è stata attestata l’incapacità permanente a deambulare, alla scadenza del contrassegno, normalmente prevista dopo cinque anni, non sarà necessario sottoporsi a un nuovo accertamento sanitario. Per chiedere il rinnovo sarà sufficiente presentare direttamente al Comune il verbale che certifica l’invalidità.
La stessa procedura si applica quando il verbale redatto nell’ambito dell’accertamento dell’invalidità civile o della disabilità indica già il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il contrassegno. Anche in questo caso non sarà quindi necessario effettuare una nuova visita medico-legale presso l’azienda sanitaria.
Il caso delle condizioni temporanee
La nuova modalità non riguarda invece i contrassegni rilasciati per una condizione temporanea. Alla scadenza, in queste situazioni, sarà necessario un nuovo accertamento per verificare la permanenza dei requisiti e consentire l’eventuale rilascio del documento.
La precisazione è stata diffusa dalla Regione Toscana per fare chiarezza sulle diverse possibilità previste al momento del rinnovo. L’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni ha spiegato che le segnalazioni ricevute hanno evidenziato la necessità di fornire indicazioni più chiare a chi deve aggiornare il contrassegno.
Il documento resta collegato alla certificazione contenuta nei verbali di invalidità o disabilità. La possibilità di evitare una nuova visita dipende quindi dall’esistenza di un’attestazione permanente dell’incapacità a deambulare oppure dalla presenza, nella documentazione già rilasciata, dei requisiti necessari per la richiesta.