La cessazione d’ufficio della partita IVA può impedire all’impresa di accedere agli ammortizzatori sociali. È questa la conclusione espressa dal Ministero del Lavoro nell’interpello del 16 settembre 2026, sollecitato da un’organizzazione sindacale. Secondo il parere, il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate deve essere considerato imputabile al datore di lavoro e, di conseguenza, non consente il ricorso a CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà.
La questione riguarda gli effetti lavoristici della cessazione prevista dall’articolo 35, comma 15-bis.1, del Dpr 633/1972. La norma consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli automatizzati sulle nuove partite IVA, individuando eventuali elementi di rischio e, se necessario, disponendo anche verifiche presso il luogo in cui viene esercitata l’attività.
Controlli fiscali e cessazione d’ufficio
In presenza di dati incompleti o inesatti, l’Agenzia delle Entrate può disporre la cessazione della partita IVA e l’esclusione del soggetto dalla banca dati degli operatori intracomunitari. Le analisi di rischio possono inoltre portare il contribuente a dover presentare documenti che dimostrino l’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa o professionale.
La mancata comparizione agli accertamenti o l’esito negativo dei riscontri comportano la cessazione d’ufficio. Proprio questo elemento è al centro della valutazione ministeriale: il blocco non viene ricondotto a una circostanza esterna e imprevedibile, ma a un’anomalia fiscale dell’attività o alla mancata risposta ai controlli richiesti.
Per accedere agli strumenti di integrazione salariale, l’evento deve essere non imputabile al datore di lavoro. Deve inoltre trattarsi di una causa esterna, transitoria e indipendente dalla volontà o dalla condotta, anche colposa, dell’imprenditore. È necessario, inoltre, che l’attività sia effettiva, anche se temporaneamente sospesa o ridotta.
Contenzioso e possibile sospensiva
Nel caso della cessazione d’ufficio, il Ministero ritiene che questi requisiti non siano presenti. Il provvedimento viene infatti considerato un rischio d’impresa riconducibile alla gestione datoriale. Per questo motivo, il datore di lavoro non può ottenere CIGO, CIGS o l’intervento dei Fondi di solidarietà per tutelare i dipendenti durante il blocco dell’attività.
Non cambierebbe il quadro neppure l’eventuale impugnazione del provvedimento davanti al giudice. La pendenza del contenzioso, secondo l’interpello, non sospende automaticamente gli effetti della decisione dell’Agenzia delle Entrate, che produce conseguenze immediate e blocca le verifiche istruttorie dell’INPS sulla domanda di ammortizzatore sociale.
Nei sistemi dell’Istituto emergerebbe quindi un blocco oggettivo dell’attività aziendale, non assimilabile a una crisi temporanea. Inoltre, l’incertezza sull’esito del giudizio non consentirebbe di dimostrare la prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa, altro requisito richiesto per l’accoglimento della domanda.
L’unica possibile apertura indicata dal Ministero riguarda la concessione, da parte del giudice, della sospensiva degli effetti della cessazione. In quel caso la partita IVA verrebbe riattivata provvisoriamente e l’attività produttiva potrebbe riprendere. Solo a quel punto, se fossero presenti anche le condizioni previste dalle singole causali, l’impresa potrebbe presentare una richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali.