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Cassazione, per i ricorsi sindacali serve una presenza nazionale

La pronuncia distingue i criteri dell’articolo 28 da quelli previsti per le prerogative aziendali.

Con la sentenza n. 25184 del 10 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito quali requisiti debba possedere un’organizzazione sindacale per agire contro una presunta condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. La decisione distingue questo presupposto da quello richiesto dall’articolo 19 per l’accesso ai diritti sindacali in azienda.

La vicenda nasce dal ricorso di un sindacato attivo nel settore del trasporto pubblico, che contestava a un’azienda di trasporto pubblico locale il mancato riconoscimento di alcune prerogative, tra cui i permessi retribuiti per i rappresentanti e la disponibilità di locali per le assemblee. L’organizzazione sosteneva di superare la soglia del 5% di rappresentatività aziendale e di avere sottoscritto numerosi accordi con la società dal 2014.

In primo grado il sindacato era stato ritenuto legittimato ad agire, ma la domanda era stata respinta nel merito per l’assenza dei requisiti previsti dall’articolo 19. La Corte d’Appello aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, rilevando una presenza dell’organizzazione limitata a otto regioni e a meno di trenta province su 110.

La differenza tra gli articoli 19 e 28

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione dei giudici di merito. Nella motivazione ha esaminato anche il possibile effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, che aveva introdotto un criterio selettivo per il riconoscimento dei diritti sindacali in azienda.

Secondo la Suprema Corte, l’articolo 19 riguarda i cosiddetti diritti sindacali del titolo III, come la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, i permessi e i locali per le assemblee. Per accedervi è necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo su base nazionale, attraverso il confronto dei dati associativi ed elettorali con quelli delle altre organizzazioni.

Diversa è la funzione dell’articolo 28, che consente di chiedere al giudice l’accertamento e la cessazione di comportamenti lesivi della libertà sindacale o del diritto di sciopero. Per questa azione, ha precisato la Corte, non è richiesto il requisito della maggiore rappresentatività comparativa. È invece necessaria una dimensione nazionale, intesa come diffusione organizzativa e svolgimento di un’effettiva attività su una parte significativa del territorio italiano.

Non occorre, quindi, appartenere a una confederazione né aver sottoscritto contratti collettivi nazionali. L’allineamento tra gli articoli 19 e 28 richiamato dalle parti riguarda soltanto il perimetro nazionale della valutazione, non l’adozione dello stesso criterio selettivo.

La valutazione nel settore interessato

La Cassazione ha inoltre precisato che il requisito della nazionalità deve essere verificato con riferimento al settore produttivo in cui opera l’azienda destinataria dell’azione. Il sindacato deve dimostrare, in quel determinato ambito, un interesse qualificato e una presenza non limitata a poche realtà territoriali.

Nel caso esaminato, i contratti collettivi nazionali sottoscritti dall’organizzazione riguardavano settori diversi dal trasporto pubblico locale. La documentazione relativa a quest’ultimo comparto indicava invece una diffusione circoscritta, ritenuta insufficiente. Respinto anche il motivo relativo ad alcuni accordi aziendali: riguardavano soltanto due aziende di dimensioni contenute e non erano decisivi per provare la dimensione nazionale richiesta.