Chi riceve copia integrale di un avviso di accertamento tramite un’istanza di accesso agli atti non può attendere una nuova notificazione formale prima di proporre ricorso. Dal momento della piena ed effettiva conoscenza dell’atto decorre infatti il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’impugnazione tributaria, anche quando la precedente notificazione sia nulla o inesistente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026. La pronuncia ha respinto il ricorso di un contribuente e confermato l’inammissibilità dell’impugnazione presentata oltre il termine. La decisione segue l’orientamento già espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 17183/2026, secondo cui la notificazione dell’atto impositivo è una condizione di efficacia, ma non un requisito della sua esistenza o validità.
Il caso dell’avviso acquisito con l’accesso
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011. Il contribuente aveva sostenuto di averne avuto conoscenza soltanto dopo avere presentato, nel maggio 2019, un’istanza di accesso agli atti. L’Amministrazione finanziaria gli aveva consegnato una copia del provvedimento il 12 giugno 2019, senza effettuare la consegna nell’ambito di una procedura formale di notificazione.
Il contribuente aveva quindi impugnato l’accertamento, contestando sia la validità della precedente notifica sia la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notificazione. In appello, però, la decisione era stata riformata: poiché l’avviso era stato acquisito il 12 giugno, mentre il ricorso era stato notificato il 13 novembre 2019, l’impugnazione risultava tardiva.
La Cassazione ha distinto due profili: da una parte la validità e l’efficacia sostanziale dell’atto, dall’altra il termine entro cui deve essere presentato il ricorso. Il procedimento di notifica serve a creare una conoscenza legale del provvedimento, ma la conoscenza effettiva e completa può offrire una garanzia equivalente, o persino maggiore, rispetto alla semplice conoscibilità derivante dalla notifica.
Decadenza dell’ufficio e ricorso tardivo
Secondo la Corte, una volta dimostrato che il contribuente ha acquisito integralmente l’avviso, il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 inizia a decorrere anche in assenza di una notifica valida. Nel caso esaminato, la Cassazione ha riconosciuto che al momento dell’acquisizione della copia, nel giugno 2019, il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo era già scaduto.
Questo, tuttavia, non consentiva di proporre ricorso senza limiti temporali. La decadenza dell’Amministrazione costituisce infatti un’eccezione in senso stretto: deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio. Diversamente, la tardività del ricorso incide sulla sua ammissibilità e può essere rilevata direttamente dal giudice.
La pronuncia chiarisce quindi che anche l’eventuale decadenza dell’ufficio deve essere fatta valere con un’impugnazione tempestiva. Quando il contribuente riceve copia integrale dell’atto tramite accesso agli atti o altra modalità documentabile, deve individuare con precisione la data di acquisizione, verificare il termine di sessanta giorni e contestare nello stesso ricorso tutti i vizi dell’atto, della notificazione e dell’eventuale esercizio tardivo del potere impositivo.
In presenza di una notifica nulla o mancante, spetta all’Amministrazione dimostrare quando il contribuente abbia acquisito la piena conoscenza del provvedimento. Possono assumere rilievo, tra gli altri elementi, le istanze di accesso, i verbali di consegna, le ricevute e la corrispondenza intercorsa. Il principio fissato dalla Cassazione è dunque che la conoscenza completa dell’avviso può far partire il termine per ricorrere anche quando la notificazione sia assente o viziata.