Con l’ordinanza n. 24944 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito l’interpretazione delle norme sugli sgravi contributivi destinati ai terreni agricoli situati in zone montane o svantaggiate. L’agevolazione spetta soltanto quando i dipendenti svolgono concretamente la propria attività nelle aree interessate, non quando l’impresa vi ha soltanto la sede legale o operativa.
La vicenda riguardava una società di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico, priva di terreni propri, riconducibile alla categoria delle cosiddette aziende senza terra. All’impresa l’INPS aveva contestato un debito contributivo superiore a 160mila euro. La società sosteneva che fosse sufficiente l’assunzione dei lavoratori da parte di un’azienda con sede in una zona agevolata, indipendentemente dal territorio in cui venivano eseguite le mansioni.
Il collegamento con il territorio
La Cassazione ha respinto questa interpretazione, ribadendo che deve esistere un legame effettivo tra la prestazione e il territorio destinatario della misura. Il riferimento decisivo è quindi il posto in cui i dipendenti lavorano realmente, perché l’obiettivo dell’agevolazione è sostenere l’occupazione e ridurre il costo del lavoro nelle aree caratterizzate da maggiori difficoltà geografiche e produttive.
Non cambia l’esito il fatto che i lavoratori si recassero ogni giorno presso la sede aziendale per ricevere indicazioni. Il punto di partenza o di coordinamento organizzativo non coincide necessariamente con quello in cui viene eseguita la prestazione. Il principio riguarda in particolare le imprese che impiegano personale itinerante su diversi cantieri o appezzamenti, alcuni situati in aree agevolate e altri soggetti alla contribuzione ordinaria.
La prova deve essere puntuale
Secondo la pronuncia, spetta al datore di lavoro dimostrare con documenti concreti che i dipendenti abbiano prestato servizio nei territori montani o svantaggiati e indicare per quante giornate. Non basta elencare genericamente i comuni interessati: è necessaria una tracciabilità giornata per giornata, in grado di distinguere le attività svolte nelle zone agevolate da quelle realizzate altrove.
Nel caso esaminato, l’assenza di indicazioni precise nei modelli contributivi trimestrali è risultata decisiva per negare il beneficio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e delle sanzioni previste. La decisione offre così un’indicazione pratica alle imprese: la documentazione sui luoghi di lavoro deve essere predisposta e conservata con precisione, per evitare che in sede ispettiva venga contestato l’intero importo della riduzione applicata.