Pisa (PI)

Il Tribunale respinge il ricorso della Cgil contro il Comune

L’organizzazione contestava l’estromissione dal tavolo negoziale; accolte le ragioni dell’amministrazione sull’intesa decentrata.

La sezione Lavoro del Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso presentato dalla Fp Cgil contro il Comune per una presunta condotta antisindacale. Al centro della controversia c’era l’esclusione del sindacato dal tavolo della delegazione trattante incaricata della stipula del contratto collettivo integrativo.

La Fp Cgil aveva sostenuto che l’amministrazione avesse violato i diritti di informazione e confronto, oltre alla titolarità della contrattazione collettiva integrativa. Per questo il sindacato aveva chiesto anche un risarcimento di 50 mila euro, contestando la decisione del Comune di non ammetterlo alle trattative.

La contestazione del sindacato

Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, l’organizzazione era stata esclusa dalle trattative per la sottoscrizione del contratto integrativo perché non aveva firmato il contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026. La Cgil aveva ritenuto illegittima questa interpretazione, giudicandola fondata su una lettura strettamente letterale dell’articolo 7 dell’accordo e in contrasto con il principio costituzionale della libertà sindacale.

La decisione è stata assunta dal giudice del lavoro Salvatore Ferraro, secondo il quale il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Nel provvedimento viene rilevato che non possono essere ammessi alla contrattazione integrativa soggetti diversi da quelli individuati dal contratto collettivo nazionale.

Le motivazioni del provvedimento

Il giudice ha inoltre escluso che le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dovessero essere coinvolte nel procedimento come litisconsorti necessarie. Nel merito, la pronuncia richiama le disposizioni che regolano la partecipazione ai tavoli della contrattazione decentrata.

Secondo il provvedimento, l’articolo 7 dell’accordo non lascia margini di dubbio: alla contrattazione collettiva integrativa possono partecipare la Rsu e le organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale. La motivazione è legata alla natura stessa dell’accordo integrativo, che precisa e completa le disposizioni del contratto nazionale.

La sentenza precisa infine che l’organizzazione non firmataria del contratto nazionale non è privata di ogni possibilità di partecipazione alle attività sindacali. I suoi rappresentanti possono infatti intervenire attraverso la presenza nella Rsu. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi respinto il ricorso della Fp Cgil nei confronti del Comune.