Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento applicabile alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Il documento si concentra, in particolare, sulla possibilità per gli enti interessati di accedere alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti per le operazioni esenti dall’IVA.
Le condizioni per l’esenzione
Il riferimento normativo è l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che considera esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative. Le attività devono essere rivolte a persone che praticano sport o educazione fisica e devono essere rese da organismi senza scopo di lucro.
Tra i soggetti ammessi rientrano anche gli enti sportivi dilettantistici individuati dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021. L’esenzione opera quindi soltanto quando ricorrono congiuntamente il requisito soggettivo, legato alla natura dell’organismo che eroga il servizio, e quello oggettivo, relativo al destinatario della prestazione.
La dispensa dagli adempimenti
L’articolo 36-bis, comma 1, del decreto IVA riconosce ai contribuenti la facoltà di essere dispensati dagli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti previste dall’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per accedere al regime semplificato è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
La dispensa riguarda in via generale le operazioni esenti, ma non comprende quelle relative alle operazioni in oro, alle prestazioni sanitarie e mediche e alle prestazioni di ricovero e cura. Restano inoltre soggette agli obblighi ordinari tutte le eventuali attività imponibili o commerciali svolte dal soggetto passivo che non rientrano nell’esonero.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, la nuova esenzione per i servizi sportivi introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023 recepisce nell’ordinamento italiano l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE. Le fattispecie previste dalla normativa europea in materia di esenzione trovano collocazione sistematica nell’articolo 10 del decreto IVA.
Per questa ragione, gli enti e le associazioni che effettuano prestazioni sportive esenti possono avvalersi della dispensa da fatture e registri, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina. La semplificazione si applica dunque alle sole operazioni esenti e non elimina gli adempimenti riferiti alle altre attività eventualmente esercitate.