È entrato in vigore il 26 agosto 2026 il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto. Il provvedimento introduce una disciplina specifica sulle incompatibilità dei magistrati tributari, figura professionale di nuova istituzione prevista dalla riforma della giustizia tributaria.
La norma distingue il regime applicabile ai giudici tributari da quello previsto per i magistrati tributari. I primi rappresentano la componente storica della giurisdizione tributaria e svolgono la funzione giudicante nelle Corti di giustizia tributaria senza appartenere alla magistratura di carriera. Per loro erano già previste regole di incompatibilità nell’articolo 8 della disciplina previgente.
Due regimi distinti
I magistrati tributari, invece, sono stati introdotti per creare un ruolo unico e una carriera professionale stabile, secondo un modello più vicino a quello della magistratura ordinaria. Anche alla luce delle indicazioni contenute nel Resoconto sommario del Senato n. 39 del 30 luglio 2026, il decreto ha previsto per questa categoria una disciplina autonoma.
Per i giudici tributari, l’intervento è limitato a un adeguamento terminologico: nei commi già esistenti dell’articolo 8, il riferimento ai “componenti” viene sostituito con quello ai “giudici”. Non viene quindi introdotta, per questa categoria, una nuova regola sostanziale sulle incompatibilità.
Il vincolo collegato alla sede della Corte
La novità riguarda invece i magistrati tributari. L’articolo 8 stabilisce che non possano appartenere alle Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso le cui sedi il coniuge, il convivente, un parente fino al secondo grado o un affine fino al primo grado sia abilitato all’assistenza tecnica tributaria.
Il divieto opera anche quando i familiari esercitano, individualmente o in forma associata, le attività professionali rilevanti indicate dalla norma. Il collegamento territoriale è circoscritto alla sede della Corte interessata: la verifica non riguarda quindi indistintamente ogni ufficio della giustizia tributaria, ma la coincidenza tra il luogo in cui il familiare svolge l’attività e la sede dell’organo giudicante di appartenenza del magistrato.
La disciplina è stata costruita specificamente per i magistrati tributari perché, prima della riforma, questa figura professionale non esisteva e non disponeva di un regime di incompatibilità proprio. La distinzione tra le due categorie consente dunque di mantenere separate le regole già applicabili ai giudici tributari e quelle introdotte ex novo per i magistrati.
Le verifiche affidate al Consiglio di presidenza
Il compito di accertare l’eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità spetta al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno della categoria. L’organismo dovrà esaminare i singoli casi e verificare la coincidenza tra la sede della Corte e l’attività professionale svolta dal familiare indicato dalla disposizione.