L’Organismo italiano di contabilità ha posto in consultazione fino al 28 febbraio 2027 la bozza del nuovo Principio contabile dedicato a micro e piccole imprese. Il documento riunisce in un testo organico le regole applicabili alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile, e alle microimprese disciplinate dall’articolo 2435-ter. Restano escluse le società di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria.
Finora le disposizioni erano distribuite nei singoli principi contabili nazionali destinati al bilancio ordinario. La bozza introduce semplificazioni solo quando le dimensioni e la complessità operativa dell’impresa consentono di ottenere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli delle regole ordinarie. L’applicazione del nuovo principio sarà facoltativa: la società potrà adottarlo integralmente oppure utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni previste dall’Allegato B.
Le scelte effettuate dovranno essere mantenute nel tempo. Nella nota integrativa dovrà essere indicato se sono stati applicati i principi validi per tutte le imprese oppure il nuovo documento, specificando, in quest’ultimo caso, quali semplificazioni non sono state utilizzate. La prima applicazione avrà effetto prospettico: i valori dell’esercizio precedente non saranno rideterminati e i dati comparativi non saranno riesposti.
Schemi di bilancio e criteri di aggregazione
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata restano esonerate dal rendiconto finanziario e possono applicare semplificazioni agli altri documenti. Per gli aspetti non disciplinati dalla bozza continuerà ad applicarsi l’OIC 12. Lo stato patrimoniale abbreviato comprenderà le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani, con attività suddivise tra immobilizzazioni, attivo circolante, crediti verso soci e ratei e risconti. Nel passivo saranno evidenziati patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti e ratei e risconti.
Sono confermate le possibilità di accorpamento previste dall’articolo 2435-bis: alcune voci dell’attivo potranno confluire nei crediti e i ratei e risconti passivi potranno essere inclusi nei debiti, mantenendo distinta la quota esigibile oltre l’esercizio successivo. La bozza chiarisce inoltre che la classificazione dell’attivo segue il criterio della destinazione, mentre il passivo è ordinato in base alla natura delle fonti di finanziamento.
Il conto economico manterrà la forma scalare e la classificazione dei costi per natura. Sono indicati i raggruppamenti consentiti, tra cui l’unificazione delle voci relative alle variazioni delle rimanenze e ai lavori in corso su ordinazione, l’accorpamento di alcune componenti del costo del personale e degli ammortamenti, oltre alla possibilità di aggregare determinate voci dei proventi da titoli e delle rivalutazioni e svalutazioni. Un’appendice propone uno schema di conto economico abbreviato con le aggregazioni già applicate.
Nota integrativa e microimprese
Il terzo capitolo ordina le informazioni da inserire nella nota integrativa. Dovranno essere indicati, tra l’altro, impegni, garanzie e passività potenziali, ricavi e costi di entità eccezionale, compensi e crediti concessi ad amministratori e sindaci e fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. Sono previste alcune possibilità di esonero o limitazione per le società in forma abbreviata, tra cui quelle relative agli accordi fuori bilancio, ai dipendenti e alle parti correlate.
Per le microimprese gli schemi saranno gli stessi delle piccole imprese, ma con ulteriori semplificazioni, alcune obbligatorie e altre facoltative. Tra queste ultime rientra l’esonero dalla nota integrativa, a condizione che nello stato patrimoniale siano riportate le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.
La bozza non modifica le voci previste dal Codice civile né amplia le semplificazioni già stabilite dall’articolo 2435-bis. L’obiettivo principale è rendere più leggibili e coordinati gli adempimenti. L’OIC chiede ora ai partecipanti alla consultazione di valutare sia l’elenco delle fattispecie considerate poco frequenti sia l’eventuale esistenza di ulteriori ambiti da semplificare. La data di entrata in vigore del principio definitivo non è ancora stata stabilita.