La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Massa aveva disposto la revoca della detenzione domiciliare per un 27enne di origine albanese. La misura era stata disposta dal Gip del tribunale di Lucca nell’ambito di una pena sostitutiva.
Il provvedimento, emesso nel febbraio scorso, era stato motivato soprattutto con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per tentata rapina a carico del giovane. A questo elemento si era aggiunto un controllo dei carabinieri: il condannato era stato trovato nella propria abitazione durante gli orari di lavoro, mentre il contratto risultava già scaduto. Secondo quanto ricostruito, l’interessato non avrebbe comunicato la conclusione del rapporto.
Il ricorso accolto dalla Suprema Corte
La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi e con Eva Toscani come consigliera relatrice, ha accolto i motivi di ricorso presentati dal difensore, l’avvocato Balatri. La decisione si è discostata dalla richiesta del sostituto procuratore generale Francesca Costantini, che aveva sollecitato la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Nel motivare l’annullamento, i giudici hanno richiamato il carattere tassativo delle norme che disciplinano le sanzioni sostitutive. L’applicazione di una misura cautelare, secondo la Corte, può determinare la sospensione della detenzione domiciliare, ma non comporta automaticamente la sua revoca.
Il nuovo esame affidato a Massa
La revoca del beneficio, in base all’articolo 72 della legge 689 del 1981, richiede una condanna definitiva per fatti commessi dopo l’applicazione della pena. Non è quindi sufficiente, da sola, l’adozione di un titolo cautelare relativo a reati risalenti al passato.
Per questo motivo la Cassazione ha disposto il ritorno degli atti al magistrato di sorveglianza di Massa. Il nuovo esame dovrà concentrarsi esclusivamente sulla mancata comunicazione della scadenza del contratto di lavoro e dovrà stabilire se tale inosservanza presenti il requisito della gravità necessario per revocare la misura.