A vent’anni dall’introduzione del patto di famiglia, il quadro fiscale dell’istituto continua a essere definito soprattutto da sentenze e documenti dell’amministrazione finanziaria. La Legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha inserito nel Codice civile gli articoli da 768-bis a 768-octies, consentendo all’imprenditore di trasferire azienda o partecipazioni a uno o più discendenti, con l’obbligo di compensare gli altri legittimari.
Il legislatore non ha però dettato un regime tributario organico per tutte le attribuzioni collegate all’operazione. Sul fronte delle imposte dirette prevale il principio di neutralità fiscale: il trasferimento gratuito dell’azienda non genera plusvalenze immediate e il beneficiario subentra nei valori fiscali del cedente. L’eventuale differenza emerge soltanto in caso di successiva vendita a terzi. Un’impostazione analoga vale, in linea generale, per le partecipazioni, salvo quelle iscritte tra le attività d’impresa del cedente.
Esenzione e controllo effettivo
Per le imposte indirette, l’agevolazione principale è l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990. Per le società di capitali, il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo di diritto e conservarlo per almeno cinque anni. Le pronunce della Cassazione del marzo 2026 hanno però precisato che il controllo deve essere sostanziale.
Il principio riguarda in particolare il trasferimento della nuda proprietà delle quote con mantenimento dell’usufrutto da parte del disponente. Il voto attribuito al nudo proprietario deve essere pieno e comprendere anche la decisione sulla destinazione degli utili. Non è sufficiente, quindi, il potere sulle delibere gestionali se l’usufruttuario conserva il voto sulla distribuzione dei dividendi. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026, ha inoltre escluso l’esenzione in un caso in cui clausole statutarie e poteri riservati al padre rendevano di fatto impossibile modificare la governance senza il suo consenso. La quota del 95% trasferita al figlio non è stata ritenuta sufficiente, anche perché alcune modifiche richiedevano il 96% dei voti.
Per le società di persone, la Cassazione ha confermato che il beneficio può spettare anche per la nuda proprietà, purché l’assegnatario abbia i poteri amministrativi, conservi la quota per cinque anni e prosegua l’attività. In ogni caso, la permanenza di facoltà gestorie o diritti patrimoniali rilevanti in capo al cedente può compromettere l’agevolazione.
Conguagli, riorganizzazioni e forma dell’atto
Un punto ancora controverso riguarda la possibilità di includere nel costo fiscalmente riconosciuto le somme versate ai legittimari non assegnatari. La deducibilità viene sostenuta perché il pagamento è imposto dalla legge e necessario a perfezionare l’operazione; la tesi contraria richiama invece il rischio di un’asimmetria, dato che la somma ricevuta non è tassata. In assenza di un chiarimento definitivo, resta prudente valutare entrambe le interpretazioni.
La Cassazione n. 29506 del 2020, seguita da altre pronunce e dalla risoluzione dell’Agenzia n. 12/E del 2025, ha comunque superato la lettura atomistica delle attribuzioni compensative. Il versamento è considerato una liberalità indiretta riferibile al disponente e diretta al legittimario. Nell’ipotesi ordinaria del rapporto genitore-figlio si applicano quindi l’aliquota del 4% e la franchigia di un milione di euro, con una base imponibile calcolata considerando anche l’importo corrisposto.
Scissioni, fusioni e trasformazioni non determinano automaticamente la decadenza dall’esenzione, se restano la continuità dell’attività o il governo della società. Il controllo può anche essere mediato attraverso una holding, purché la catena partecipativa conservi i requisiti richiesti.
Infine, la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026 ha ribadito che il patto deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità. L’obbligo si estende all’intero insieme di accordi collegati, comprese transazioni, intese integrative e pattuizioni sui conguagli, quando concorrono a realizzare il passaggio generazionale. Una frammentazione in scritture private può quindi compromettere la validità dell’operazione e far venir meno l’esenzione tributaria.