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Agenti sportivi, il giudicato non vale in automatico per ogni anno

Le pronunce chiariscono i limiti del collegamento negoziale e impongono una prova autonoma dell’interesse del club.

Il compenso versato da un club professionistico all’agente sportivo può essere riqualificato dall’Agenzia delle Entrate come fringe benefit del calciatore. In questo caso, la società non può dedurre il costo e l’atleta è chiamato a pagare ulteriore Irpef. L’orientamento si fonda soprattutto sulle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 2144, 2145 e 2146 del 2019, ma le pronunce più recenti hanno aggiunto un elemento sul possibile collegamento tra il contratto di lavoro del giocatore, il mandato conferito all’agente e l’accordo di servizio tra il club e la società dell’agente.

Secondo il principio affermato nel 2019, quando l’incarico è svolto nell’interesse esclusivo o prevalente del calciatore, per esempio per negoziare l’ingaggio o trovare una nuova squadra, il pagamento effettuato dal club rappresenta un vantaggio economico indiretto per l’atleta. Se invece il mandato risponde a un interesse concreto della società, come la ricerca di profili per il settore giovanile o attività di scouting, il costo può restare deducibile. L’onere della prova grava sul club, che deve dimostrare l’inerenza aziendale attraverso mandati dettagliati, corrispondenza, report e altri riscontri dell’attività svolta.

Le ordinanze del giugno 2026

Con l’ordinanza n. 19069 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha esaminato il caso di un calciatore destinatario di un accertamento Irpef relativo al 2007, riferito a compensi pagati dal club alla società dell’agente. Il giudice di merito aveva accolto le ragioni del giocatore, richiamando una sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della società sportiva, e non del calciatore, che aveva escluso la simulazione contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che quella decisione non potesse vincolare il giudizio relativo all’atleta e che dovessero prevalere due sentenze favorevoli al Fisco, riguardanti gli anni 2008 e 2010. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che, in linea teorica, il cosiddetto giudicato riflesso può operare anche tra soggetti diversi quando i loro rapporti sono legati da un collegamento negoziale. Tuttavia, tale collegamento non determina un automatismo: nel caso esaminato, il giudice d’appello aveva motivato autonomamente la decisione, senza limitarsi a recepire il precedente giudicato.

Nella stessa giornata è stata depositata anche l’ordinanza n. 19068/2026, relativa allo stesso calciatore e alla medesima vicenda contrattuale, ma riferita al 2009. Anche in questo caso il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato respinto. Le due decisioni confermano quindi che il collegamento negoziale può essere rilevante, ma non consente di trasferire automaticamente l’esito di una controversia da un soggetto o da un periodo d’imposta a un altro.

Ogni annualità va provata separatamente

La Cassazione ha ribadito che il giudicato tributario relativo a un’annualità non si estende automaticamente alle altre, salvo che riguardi elementi tendenzialmente permanenti o pluriennali. La presenza di un fringe benefit dipende invece da un accertamento di fatto, legato alle prestazioni effettivamente rese dall’agente in quel determinato periodo. Di conseguenza, un esito sfavorevole non pregiudica in modo automatico gli anni successivi, ma nemmeno una decisione favorevole mette al riparo le altre annualità.

Per club e consulenti, la conseguenza pratica è la necessità di una gestione documentale distinta per ogni stagione sportiva. I mandati devono separare con chiarezza le attività svolte nell’interesse della società da quelle rivolte al calciatore, evitando formule generiche come intermediazione per il trasferimento. Occorre inoltre conservare anno per anno report, corrispondenza e verbali delle trattative. Le pronunce civili del 2023 e del 2024 richiamate nell’analisi non dimostrano una diffusa irregolarità dei mandati: riguardano, rispettivamente, questioni processuali e l’eccezione tardiva di nullità per mancato deposito presso la Commissione Agenti della FIGC.

Il quadro delineato dalla Cassazione non introduce dunque un rischio fiscale nuovo, ma conferma un orientamento già noto e precisa i suoi limiti. Ogni accertamento deve restare ancorato ai fatti specifici dell’anno contestato, senza che Fisco o contribuente possano invocare automaticamente quanto deciso per un periodo diverso.