Nei rapporti di appalto di servizi, il committente può essere chiamato a rispondere in solido per alcuni crediti maturati dai dipendenti dell’impresa appaltatrice. Il tema assume particolare rilievo nei casi di cambio di appalto, quando il lavoratore passa alle dipendenze dell’impresa subentrante e occorre stabilire chi debba pagare le somme rimaste insolute alla conclusione del precedente rapporto.
Con la sentenza n. 23715 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha esaminato una vicenda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso, chiarendo sia come individuare la volontà datoriale di porre fine al rapporto in assenza di una lettera di licenziamento, sia se tale indennità rientri tra i trattamenti retributivi coperti dalla responsabilità solidale prevista per gli appalti.
Il rapporto cessato con il cambio di appalto
Il lavoratore era stato assunto da una società cooperativa, consorziata di un consorzio nazionale, per svolgere attività di pulizia del materiale rotabile nell’ambito di un appalto affidato da una società di trasporto ferroviario. Alla fine del contratto, era transitato alle dipendenze dell’impresa subentrante secondo la procedura sindacale prevista dal contratto collettivo per il cambio di appalto.
Al momento della cessazione del rapporto con la precedente datrice di lavoro, tuttavia, non aveva ricevuto l’indennità sostitutiva del preavviso. Per questo aveva agito in giudizio contro la cooperativa, il consorzio e la società committente, chiedendo che fossero condannati in solido al pagamento della somma.
Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provato il licenziamento e ipotizzando una risoluzione consensuale del rapporto, desunta anche dalla successiva assunzione presso l’impresa subentrante. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, riconducendo la cessazione alle vicende organizzative della cooperativa e rilevando l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare la volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto.
La decisione della Cassazione
La società committente aveva presentato ricorso per cassazione con sei motivi, contestando l’accertamento della volontà datoriale di recedere senza una comunicazione scritta, il riparto dell’onere della prova e l’estensione della responsabilità solidale all’indennità di preavviso. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, l’assenza di una lettera di licenziamento non impedisce di ricostruire per presunzioni la volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto. È sufficiente che la conclusione sia sostenuta da una pluralità di elementi convergenti ricavati dalle circostanze del caso. Questa valutazione, ha precisato la Corte, non determina un’inversione dell’onere della prova: il giudice deve esaminare gli elementi già acquisiti, senza imporre al datore un onere probatorio ulteriore.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda però la natura dell’indennità. La Cassazione ha stabilito che l’indennità sostitutiva del preavviso rientra nei trattamenti retributivi tutelati dalla responsabilità solidale del committente prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
La Corte ha collegato l’indennità alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il periodo di preavviso. In caso di recesso con effetto immediato, l’obbligo di corrispondere la somma deriva dall’articolo 2118 del Codice civile. Proprio questo legame con la retribuzione non percepita giustifica, secondo la sentenza, l’applicazione della garanzia solidale anche a questa voce.
La disciplina, ha ricordato la Cassazione, mira a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti e a responsabilizzare il committente nella scelta dell’appaltatore. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all’interpretazione dell’accordo di risoluzione, perché la contestazione non indicava in modo specifico le regole interpretative che sarebbero state violate. La società ricorrente è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite.