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Trust estero, come si tassa il reddito del beneficiario

Interpello 165/2026: la quota viene calcolata secondo la legislazione statunitense e comporta monitoraggio, IVIE e IVAFE.

Con la Risposta a interpello n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per tassare in Italia i redditi derivanti da un trust statunitense trasparente quando il beneficiario è residente fiscalmente nel nostro Paese. Il caso riguarda una cittadina americana, residente in Italia da diversi anni, diventata beneficiaria di un trust costituito dai genitori in California nel 2006.

Il passaggio è avvenuto dopo la morte della madre, il 20 maggio 2025. Il patrimonio del trust comprendeva attività finanziarie depositate presso intermediari statunitensi e immobili situati negli Stati Uniti. Il quesito sottoposto alle Entrate riguardava soprattutto la determinazione della componente reddituale da imputare alla beneficiaria italiana, dopo la trasformazione del trust in una struttura fiscalmente trasparente, secondo quanto indicato nell’istanza.

La struttura dopo la morte dei disponenti

Alla morte del padre, il patrimonio originario era stato suddiviso in due trust derivati: il Survivor’s Trust, revocabile, e il Decedent’s Trust, irrevocabile. Durante la vita della madre, quest’ultima era l’unica beneficiaria. Dopo il suo decesso, invece, l’atto istitutivo stabiliva che il patrimonio residuo fosse distribuito in parti uguali tra i tre figli, senza margini di discrezionalità per i trustee.

La contribuente riteneva che, fino alla morte della madre, i trust dovessero essere considerati fiscalmente interposti e che solo in seguito fossero diventati trasparenti, con beneficiari individuati. L’Agenzia, però, non ha esaminato direttamente la qualificazione della struttura: poiché il quesito riguardava le modalità di calcolo del reddito, ha assunto come presupposto la natura trasparente del trust dopo il 20 maggio 2025.

Reddito calcolato secondo le regole statunitensi

Per un trust trasparente, quando il beneficiario del reddito è individuato, i redditi conseguiti vengono imputati direttamente ai beneficiari in base alle quote previste dall’atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali. Non è sufficiente che il beneficiario sia identificabile: deve anche avere il diritto di pretendere dal trustee il pagamento della quota che gli viene attribuita.

Nel caso esaminato, la contribuente è quindi considerata, sulla base dei presupposti dell’interpello, beneficiaria individuata del trust estero. Le Entrate hanno inoltre escluso l’applicazione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che considera interamente reddito l’attribuzione ricevuta quando non è possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale. Secondo l’Agenzia, la disposizione riguarda in linea di principio i trust opachi esteri istituiti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, non il trust trasparente oggetto della risposta.

Il chiarimento operativo principale riguarda il metodo di calcolo. Richiamando la circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia ribadisce che il reddito di un trust trasparente non residente da imputare a un beneficiario residente in Italia deve essere determinato applicando le regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Per la contribuente, dunque, occorrerà fare riferimento alla legislazione fiscale applicabile al trust statunitense.

Le Entrate non hanno accolto l’impostazione alternativa proposta nell’istanza, basata sull’applicazione delle regole italiane per separare patrimonio e reddito e, per alcuni beni, sul valore rilevato al momento della morte della madre. Dal periodo d’imposta 2025, la beneficiaria dovrà inoltre rispettare gli adempimenti collegati al trust estero, compresi il monitoraggio fiscale e le disposizioni su IVIE, per gli immobili all’estero, e IVAFE, per le attività finanziarie detenute fuori dall’Italia.