Dal 1° ottobre 2026 gli importatori nell’Unione europea dovranno dimostrare il Paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici interessati dalle misure di salvaguardia. Il nuovo regime documentale è stato definito dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026 e punta a rafforzare la tracciabilità della filiera, rendendo più approfonditi i controlli sulle merci in entrata.
L’adempimento non coincide con la verifica dell’origine non preferenziale del prodotto. Riguarda invece la fase iniziale della produzione: il luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo è stato prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel primo stato solido, anche nel caso di rifusione di rottami. Restano quindi distinti i successivi processi di laminazione, taglio, rivestimento, assemblaggio o trasformazione eventualmente realizzati in altri Paesi.
La documentazione richiesta
La dichiarazione dovrà essere presentata in dogana attraverso gli appositi codici documento TARIC e accompagnata da elementi verificabili. Il documento di riferimento è il certificato del produttore, noto anche come Mill Test Certificate o certificato di colata. Al suo interno dovranno comparire il Paese di fusione e colata e il numero di colata, o heat number, che permette di collegare il prodotto finito alla specifica partita di acciaio da cui deriva.
L’assenza della dichiarazione, oppure una dichiarazione non supportata da prove adeguate, può comportare il rifiuto dell’importazione. Per questo le imprese dovranno aggiornare i rapporti con fornitori e produttori, inserendo nei contratti richieste documentali precise e verificando la coerenza tra certificati, fatture, documenti di trasporto, specifiche tecniche e dichiarazioni rese in dogana.
Contingenti e periodo transitorio
Il nuovo obbligo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2026/1384, in vigore dal 1° luglio 2026, adottato per contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva globale sul mercato europeo. La disciplina prevede contingenti a dazio zero per complessivi 18,3 milioni di tonnellate; oltre tali quantitativi si applica un dazio fuori contingente del 50%. Il sistema riguarda le importazioni di acciaio da tutte le origini, mentre per i Paesi dello Spazio economico europeo l’esenzione riguarda il regime quantitativo e non l’obbligo di tracciabilità.
La raccolta delle informazioni sul melt and pour è finalizzata anche a individuare possibili deviazioni dei flussi e tentativi di elusione. Una materia prima può infatti essere prodotta in un Paese, trasformata in un secondo e spedita nell’Unione da un terzo: il solo dato relativo all’esportatore o all’origine doganale non sarebbe sempre sufficiente a ricostruire la provenienza industriale del materiale.
È previsto un periodo transitorio di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. In questa fase, se il certificato del produttore non è disponibile, potranno essere utilizzati come prove autonome fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, contratti, dichiarazioni dei fornitori, documenti di produzione e contabilità, documenti doganali e corrispondenza commerciale. La documentazione dovrà comunque indicare sia il Paese di fusione e colata sia il numero di colata.
Dal 1° ottobre 2027 gli stessi documenti non potranno più sostituire il certificato del produttore, ma serviranno soltanto a integrarlo. Il ricorso a prove alternative o complementari potrà inoltre determinare controlli documentali più approfonditi e ritardi nell’accesso al contingente tariffario. Gli importatori sono quindi chiamati a verificare in anticipo l’applicabilità della disciplina e a garantire che ogni partita sia accompagnata da informazioni complete, coerenti e verificabili.