Nei rapporti di appalto di servizi, la responsabilità del soggetto che affida l’attività può estendersi ai crediti maturati dai dipendenti dell’impresa incaricata. Il tema assume particolare rilievo quando, alla fine del contratto, il personale passa alle dipendenze dell’azienda subentrante e resta da definire il trattamento economico dovuto per la cessazione del precedente rapporto.
Con la sentenza n. 23715 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha esaminato una vicenda relativa a un cambio d’appalto e ha chiarito due aspetti: la possibilità di ricostruire la volontà datoriale di interrompere il rapporto anche senza una comunicazione formale e l’inclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso tra le somme coperte dalla responsabilità solidale prevista per gli appalti.
La vicenda e il passaggio all’impresa subentrante
Il lavoratore era stato assunto da una società cooperativa, consorziata di un consorzio nazionale, per svolgere attività di pulizia del materiale rotabile nell’ambito di un servizio affidato da una società di trasporto ferroviario. Il rapporto era terminato in coincidenza con la fine dell’appalto. In seguito, il dipendente era transitato presso l’impresa subentrante secondo la procedura sindacale prevista dal contratto collettivo applicabile.
Al momento della cessazione, tuttavia, non gli era stata corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore aveva quindi chiamato in giudizio la cooperativa datrice di lavoro, il consorzio e la società committente, chiedendo la condanna solidale al pagamento della somma.
Il tribunale aveva respinto la domanda. Secondo il primo giudice, non era stato dimostrato un licenziamento e la successiva assunzione presso l’impresa subentrante poteva essere interpretata come indice di una risoluzione consensuale del rapporto. La Corte d’Appello aveva però riformato la decisione, ritenendo che la cessazione fosse riconducibile alle vicende organizzative della cooperativa e che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare una volontà del dipendente di risolvere consensualmente il rapporto.
La decisione sulla responsabilità solidale
La società committente aveva presentato ricorso per cassazione con sei motivi, contestando l’accertamento della volontà datoriale di recedere in assenza di una lettera di licenziamento, il riparto dell’onere della prova e l’estensione della responsabilità solidale all’indennità sostitutiva del preavviso. La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, l’assenza di una comunicazione scritta non impedisce di attribuire la cessazione alla volontà del datore, quando tale conclusione sia sostenuta da una pluralità di elementi convergenti ricavati dalle circostanze concrete. In questo caso, la valutazione non ha comportato un’inversione dell’onere probatorio: il giudice di merito ha esaminato gli elementi già acquisiti nel processo.
Il principio più rilevante riguarda l’indennità. La Corte ha stabilito che essa rientra nei trattamenti retributivi garantiti dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. L’indennità deriva infatti dal recesso con effetto immediato e sostituisce la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato durante il periodo di preavviso, come previsto dall’articolo 2118 del Codice civile.
Il collegamento con la retribuzione non percepita giustifica, secondo la Cassazione, l’applicazione della garanzia solidale anche a questa voce. La disciplina mira a rafforzare la tutela dei dipendenti impiegati negli appalti e a responsabilizzare il soggetto che affida il servizio nella scelta dell’appaltatore. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all’interpretazione dell’accordo di risoluzione, perché la denuncia della violazione dei criteri interpretativi richiede l’indicazione precisa delle regole disattese e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.