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IVA omessa, nuove regole per la liquidazione automatica

L’Amministrazione userà dati già disponibili; il contribuente avrà 60 giorni per chiarire o versare quanto richiesto.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per determinare l’imposta sul valore aggiunto quando manca la dichiarazione annuale. Il Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 attua l’articolo 54-bis.1 del Dpr 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025. La procedura potrà essere svolta anche con sistemi automatizzati, sulla base delle informazioni già presenti nelle banche dati fiscali.

La disciplina considera omessa non soltanto la dichiarazione non presentata, ma anche quella trasmessa senza i dati relativi alle operazioni attive, quando tali elementi sono necessari per calcolare il volume d’affari e l’imposta. Restano comunque possibili ulteriori controlli e attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Come viene ricostruita l’imposta

Per determinare l’IVA dovuta, l’Agenzia può utilizzare le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e i versamenti già eseguiti. Le prime tre tipologie di dati sono consultabili dal contribuente o dall’intermediario delegato tramite il portale Fatture e Corrispettivi; le informazioni sui pagamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.

Il calcolo parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture emesse, dai corrispettivi e dalle LIPE relative al periodo controllato. Da questo importo vengono sottratti l’IVA a credito indicata nelle fatture ricevute, quella risultante dalle LIPE presentate e i versamenti già effettuati. Non viene invece considerato il credito derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Comunicazione, pagamento e sanzioni

Se emerge un importo da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo. La notifica avviene tramite PEC, all’indirizzo registrato nell’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente indicato. In caso di mancato recapito, viene utilizzata una raccomandata con avviso di ricevimento. Il prospetto con i dati delle fatture e dei corrispettivi impiegati nel calcolo sarà disponibile anche nella sezione L’Agenzia scrive del Cassetto fiscale.

Dal ricevimento della comunicazione decorrono 60 giorni per fornire chiarimenti, segnalare informazioni non considerate o valutate in modo errato oppure pagare. In caso di versamento entro il termine, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata per le somme corrisposte e la sanzione viene ridotta a un terzo. Il pagamento deve avvenire con modello F24, senza compensazione e senza la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997.

Le motivazioni del provvedimento indicano, in via ordinaria, una sanzione del 120% dell’imposta e interessi al 4% annuo. Per chi paga nei 60 giorni, gli interessi sono indicati nella misura del 3,5%. Se il contribuente non versa quanto dovuto nei termini, imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo, con perdita della riduzione e senza possibilità di compensazione.

La liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il provvedimento, tuttavia, non indica espressamente da quale momento la procedura diventerà operativa. Le nuove regole risultano già previste dalla legge di Bilancio 2026 e sono state definite sul piano tecnico il 28 agosto, ma resta quindi non esplicitata la data di effettivo avvio.