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Decreto Omnibus, cambiano le regole sugli accertamenti fiscali

Le modifiche riguardano costi pluriennali, utili societari e verifiche basate sull’antieconomicità.

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, conosciuto come decreto Omnibus, introduce nuove disposizioni sull’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 12 agosto.

Gli interventi di maggiore interesse sono contenuti negli articoli 22, 23 e 24. Le norme intervengono sui termini per contestare i componenti negativi a efficacia pluriennale, sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e sull’utilizzo dell’antieconomicità come elemento di prova negli accertamenti.

Il termine per i costi pluriennali

L’articolo 22 modifica l’articolo 43 del Dpr 600/1973 introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, con l’eccezione di quelli collegati a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota del componente.

Il riferimento è al termine ordinario previsto dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973: gli avvisi devono essere notificati, in via generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La nuova disciplina individua quindi un momento preciso per il calcolo della decadenza dell’Amministrazione finanziaria, evitando che il termine possa ripartire da ogni annualità nella quale viene dedotta una quota dello stesso costo.

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso, per quello precedente e per quelli successivi si applica nuovamente il termine ordinario previsto dall’articolo 43. Restano fermi i poteri di controllo sui rimborsi eventualmente richiesti e l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014. L’obiettivo della modifica è rendere più prevedibili i limiti temporali del potere di accertamento.

Utili societari e antieconomicità

L’articolo 23 riguarda le società di capitali a ristretta base partecipativa e disciplina la presunzione di distribuzione ai soci degli utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società. La presunzione, salva prova contraria, può operare soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma siano indeducibili perché inesistenti.

Non tutte le rettifiche effettuate nei confronti della società possono quindi riflettersi automaticamente sulla posizione fiscale dei soci. Il meccanismo viene circoscritto ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti. Gli utili dei quali viene presunta la distribuzione sono tassati in capo ai soci secondo la disciplina applicabile in base alla loro natura.

Con l’articolo 24 il decreto interviene infine sull’antieconomicità. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio può costituire un indice di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto se accompagnata da ulteriori elementi indiziari, valutati nel loro insieme, gravi, precisi e concordanti.

Gli ulteriori indizi non sono necessari quando lo scostamento dal valore di mercato risulti di per sé manifesto e rilevante. In via ordinaria, dunque, la sola differenza tra il prezzo praticato e i valori di mercato non basta a fondare una rettifica. L’antieconomicità resta utilizzabile nei controlli, ma con una valenza probatoria definita in modo più puntuale dalla nuova disciplina.