Il d.lgs. 30 luglio 2026, n. 51 disciplina l’esercizio dell’attività florovivaistica, riconoscendola a tutti gli effetti come attività agricola quando è diretta alla produzione e alla crescita di vegetali in vivaio, serra o altre strutture mobili. La disciplina riguarda gli imprenditori agricoli previsti dall’articolo 2135 del Codice civile, siano essi organizzati in forma individuale, societaria o associata.
Rientrano nel florovivaismo la floricoltura, con la produzione di fiori recisi freschi o secchi, foglie, fronde e piante in vaso; la produzione di semi, bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione; il vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, forestale e orticolo. Sono comprese anche le piante aromatiche e officinali e i relativi materiali di moltiplicazione.
Se svolte nei limiti dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, e mantenendo il criterio della prevalenza della produzione aziendale o dei soci conferitori, possono essere considerate attività connesse la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali. La norma include inoltre le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora e le operazioni di cura e manutenzione del verde pubblico e privato.
Una filiera più ampia e i centri per il giardinaggio
Il provvedimento estende il perimetro della filiera ai costitutori di varietà vegetali e cloni, agli imprenditori agricoli florovivaistici, ai distributori all’ingrosso e al dettaglio e agli operatori del verde, tra cui giardinieri, arboricoltori, manutentori e addetti al verde tecnico, pensile e verticale. Sono inclusi anche i produttori di vasi, terricci, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, impianti, macchinari, strutture di protezione e materiali per il confezionamento, oltre agli operatori della filiera vivaistica forestale.
I centri per il giardinaggio sono definiti come strutture aperte al pubblico, con punti vendita gestiti da imprenditori agricoli per produrre e commercializzare al dettaglio prodotti vegetali, anche attraverso serre e vivai, e per offrire beni e servizi connessi all’attività agricola. La qualifica agricola resta valida quando la vendita riguarda prevalentemente prodotti delle aziende interessate o dei soci conferitori. Per i servizi connessi restano applicabili i limiti dell’articolo 2135, terzo comma, mentre la tassazione segue le regole ordinarie in materia di IVA e imposte sui redditi.
Contratti, riconversione e trattamento fiscale
Il contratto di coltivazione consente all’imprenditore florovivaistico di realizzare prodotti vegetali, per l’intero ciclo biologico o per una sua fase, secondo le indicazioni del committente, cedendoli al termine per il successivo utilizzo. Per la particolare natura dell’accordo, il contratto rientra nei casi eccezionali previsti dal Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a sette anni; la loro conclusione costituisce inoltre titolo preferenziale per progetti di verde urbano accompagnati da un piano di manutenzione.
È previsto anche un apposito Piano per contrastare il degrado ambientale e paesaggistico legato al deterioramento delle serre e favorire la riconversione delle strutture produttive. Sul piano fiscale, l’articolo 4 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 conferma il reddito agrario per la produzione vegetale realizzata in strutture fisse o mobili quando la superficie produttiva non supera il doppio di quella del terreno di riferimento. Il limite opera anche per determinati immobili censiti al catasto dei fabbricati.
Le attività connesse possono rientrare nel reddito agrario anche quando sono svolte fuori dal terreno, se i prodotti provengono prevalentemente dalla coltivazione, dal bosco o dall’allevamento, compreso l’utilizzo degli immobili previsto dalla disciplina. Le attività che superano i limiti stabiliti e quelle riferite al vivaismo in immobili censiti al catasto dei fabbricati sono invece considerate produttive di reddito d’impresa. La forfetizzazione prevista dall’articolo 56-bis, comma 4, si applica agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 296 del 2006.