Toscana

Il Tar limita i vincoli comunali sulle aree portuali

La pianificazione dello scalo spetterà all’Autorità di sistema, mentre la tutela paesaggistica passerà dal piano regolatore.

Il Tar della Toscana ha accolto i ricorsi contro l’estensione dei vincoli urbanistici e paesaggistici alle aree operative e retro-portuali di Livorno. La sentenza n. 1740, depositata il 26 agosto 2026 dalla Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato parzialmente nulla la delibera del Consiglio comunale n. 146 del 28 luglio 2025.

Il provvedimento riguardava l’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e l’approvazione del piano operativo. I ricorsi erano stati presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, da Porta Medicea Srl e da Confindustria Toscana Centro e Costa, insieme a imprese terminaliste e concessionarie.

La competenza sulla pianificazione

Secondo i giudici amministrativi, i Comuni non possono estendere la propria pianificazione urbanistica alle banchine e alle aree retro-portuali. La competenza sulla pianificazione di questi ambiti spetta all’Autorità di sistema portuale, attraverso il piano regolatore portuale, individuato dalla legge come unico strumento di governo del territorio nel perimetro di competenza dell’ente.

Il principio deriva dalle modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotte dal decreto legge n. 121 del 2021. Al Comune resta invece la pianificazione delle aree di interazione tra porto e città, ma è necessario acquisire il parere dell’Autorità portuale. Per il Tar, includendo le aree operative e retro-portuali nel proprio piano, l’amministrazione comunale di Livorno avrebbe esercitato un potere non previsto dalle norme.

La tutela paesaggistica resta in vigore

La sentenza non stabilisce però un’esenzione automatica delle aree portuali dai vincoli paesaggistici. Il Tribunale ha precisato che, per gli ambiti delimitati dal documento di pianificazione strategica di sistema, la deroga prevista dall’articolo 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non opera automaticamente.

Il piano regolatore portuale vigente, approvato nel 2015 prima dell’entrata in vigore del PIT-PPR, dovrà quindi essere sottoposto ai procedimenti di conformazione o adeguamento alla pianificazione paesaggistica. Il punto di equilibrio tra protezione del paesaggio e operatività dello scalo dovrà essere individuato in quella sede, e non attraverso il piano urbanistico comunale.

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Davide Gariglio, ha definito la pronuncia un chiarimento sulla sede istituzionale nella quale affrontare il rapporto tra infrastrutture e tutela paesaggistica. Secondo Gariglio, la decisione potrebbe rimuovere un aggravio procedurale per investimenti già programmati, ma attribuisce all’Autorità una responsabilità ulteriore nell’adeguamento degli strumenti di pianificazione.

L’ente portuale ha annunciato l’intenzione di procedere all’adeguamento del piano regolatore al documento di pianificazione strategica approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio 2024. L’individuazione delle aree interessate da rilevante infrastrutturazione dovrà avvenire nel confronto con Regione Toscana, Comune di Livorno e Ministero della Cultura. Il Tar ha compensato le spese dei tre giudizi riuniti, considerando la complessità e la novità delle questioni, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.