La riscossione dei tributi regionali si avvicina al modello già previsto per alcune entrate erariali. La novità è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 175, che disciplina le modalità applicabili agli atti emessi dal 1° gennaio 2027 oppure, se precedenti, dalla data fissata da una specifica legge regionale. Le nuove regole possono riguardare anche i rapporti ancora pendenti a quella data, secondo quanto previsto dalle norme che regolano i singoli tributi.
Gli atti di accertamento adottati dalle Regioni, insieme ai provvedimenti con cui vengono irrogate le sanzioni, dovranno contenere anche l’intimazione a pagare gli importi richiesti. Nei documenti dovrà inoltre essere indicato che l’atto costituisce titolo esecutivo, utilizzabile per avviare procedure cautelari ed esecutive.
L’atto dovrà riportare anche il nome del soggetto affidatario della riscossione. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, quest’ultimo potrà procedere al recupero delle somme dovute, anche attraverso l’esecuzione forzata.
Interessi dopo l’esecutività
La disciplina stabilisce che, con esclusione di sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, gli interessi di mora iniziano a maturare dopo 30 giorni dalla data in cui l’atto diventa esecutivo. Il calcolo prosegue fino al pagamento e si basa sul tasso di interesse legale, eventualmente maggiorato dalle Regioni fino a un massimo di due punti percentuali attraverso una legge regionale.
Per il 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica un tasso annuale del 2,68%, determinato da un provvedimento del 23 maggio 2019. Per le Regioni, invece, il riferimento è il tasso legale dell’1,6%, fissato dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2025. La percentuale può arrivare al 3,6% se la Regione approva una specifica disposizione.
Oneri e spese a carico del debitore
L’aspetto più rilevante riguarda i costi di elaborazione e notifica degli atti, oltre a quelli legati alle successive procedure cautelari ed esecutive. L’articolo 8, comma 12, introduce una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore.
La quota è pari al 3% delle somme dovute se il pagamento avviene entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’accertamento, con un limite massimo di 300 euro. Se il versamento viene effettuato oltre tale termine, la percentuale sale al 6%, fino a un massimo di 600 euro.
È prevista inoltre una voce distinta, definita spese di notifica ed esecutive. Comprende i costi di notifica collegati all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, le spese per i compensi agli istituti di vendite giudiziarie, nonché diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente riferite al recupero.
Gli importi saranno determinati sulla base del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2023 e dei regolamenti relativi agli istituti di vendite giudiziarie. Gli oneri di riscossione, non previsti per gli atti riferiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, tornano così a essere applicabili ai tributi regionali e a quelli degli enti locali. Nel linguaggio comune, questa voce corrisponde al cosiddetto aggio di riscossione, in vigore fino al 31 dicembre 2021.