Il procedimento avviato da don Massimo Biancalani contro la rimozione dagli incarichi nelle parrocchie di Ramini e Vicofaro si è concluso con il rigetto del ricorso presentato al Dicastero per il Clero. Il sacerdote può ancora valutare un ulteriore passaggio davanti al Supremo tribunale della Segnatura apostolica, ma questa eventuale iniziativa non determinerebbe la sospensione immediata del provvedimento disposto dall’autorità diocesana.
Il ruolo del vescovo e la prima rimostranza
La procedura per contestare i provvedimenti amministrativi riguardanti la rimozione o il trasferimento dei parroci è disciplinata dalla quinta parte del settimo libro del Codice di Diritto Canonico, attraverso i canoni dal 1732 al 1739. La normativa stabilisce anche la funzione del parroco: secondo il canone 519, è il pastore proprio della parrocchia affidata, con la responsabilità della cura pastorale della comunità sotto l’autorità del vescovo diocesano.
In questa autorità rientra anche la possibilità di rimuovere o trasferire un parroco, considerando le esigenze pastorali del territorio. Quando monsignor Fausto Tardelli ha disposto la rimozione di Biancalani, allora parroco di Ramini e Vicofaro, il sacerdote ha presentato una rimostranza canonica al vescovo sulla base del canone 1734. Nella sua contestazione ha sostenuto che le motivazioni del provvedimento fossero in contrasto con le linee pastorali attribuite a papa Francesco.
Il passaggio al Dicastero per il Clero
La prima fase del procedimento, assimilabile a un passaggio di autotutela, è stata respinta. La controversia si è quindi spostata a Roma, davanti al Dicastero per il Clero, organismo competente anche per le dispute amministrative tra sacerdoti e vescovi. Durante l’esame da parte dell’organo vaticano, alcuni effetti del decreto dell’ordinario risultano congelati, in attesa della decisione.
Anche questo secondo passaggio, tuttavia, non ha avuto esito favorevole per don Biancalani. Resta la possibilità di rivolgersi alla Segnatura apostolica, il Supremo tribunale della Chiesa, entro sessanta giorni. In questa eventuale terza fase, però, la presentazione dell’istanza non comporterebbe la sospensione immediata di quanto stabilito dal vescovo.
La vicenda, secondo quanto ricostruito, non riguarda un procedimento canonico per la condotta sacerdotale di Biancalani. Il provvedimento è stato motivato da Tardelli con ragioni di opportunità pastorale. L’attuale guida episcopale della diocesi, monsignor Augusto Mascagna, dovrà ora tenere conto della decisione del Dicastero per il Clero e procedere con il trasferimento del sacerdote.