Nazionale

Sospensione dei lavori per rischio calore: chi è responsabile?

Le nuove disposizioni per la sospensione dei lavori in caso di calore estremo.

La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale ha spinto le Regioni a emettere ordinanze per bilanciare le esigenze produttive con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In questo contesto, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la nota 5484/2026, fornendo indicazioni operative per la vigilanza sui luoghi di lavoro esposti al rischio termico.

Il documento richiama le linee guida già esistenti e il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche (Dm 95/2025). L’attenzione dell’Ispettorato si concentra in particolare su settori come l’edilizia civile e stradale, l’agricoltura, la logistica e le attività di consegna a domicilio, dove l’aumento delle temperature aumenta il rischio di infortuni.

Obblighi dei datori di lavoro e preposti

Il rischio da calore è disciplinato dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, che impone ai datori di lavoro di considerare vari fattori, come lo svolgimento di mansioni all’aperto, l’orario di lavoro nelle fasce più calde, e le caratteristiche soggettive dei lavoratori. Durante i controlli, gli ispettori verificano che il rischio da stress termico sia valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, se necessario, nel Piano operativo di sicurezza.

È importante notare che la sola valutazione formale non è sufficiente. Gli ispettori si concentrano anche sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come la rimodulazione degli orari di lavoro, l’organizzazione di pause in aree ombreggiate, la disponibilità di acqua fresca e l’uso di indumenti leggeri e traspiranti.

Poteri di sospensione delle attività

La nota dell’Ispettorato sottolinea che la sospensione temporanea delle attività lavorative può essere decisa non solo dal datore di lavoro, ma anche dal preposto, che deve vigilare sulle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a garantire un’adeguata informazione e formazione sui colpi di calore e sulle procedure di primo soccorso, consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In caso di assenza della valutazione del rischio o di misure di prevenzione non attuate, gli ispettori possono emettere una prescrizione di blocco. La ripresa delle attività sarà possibile solo dopo l’adozione delle misure necessarie per ridurre il rischio accertato.