La Circolare 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi. Il documento esamina il caso di chi abbia già superato, nello stesso anno solare, la soglia di non imponibilità di 15.000 euro attraverso compensi ricevuti per attività di lavoro sportivo dilettantistico da altri enti.
Il decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede, in presenza di specifiche condizioni, la presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Tra i requisiti figurano una prestazione non superiore a 24 ore settimanali, escluso il tempo impiegato nelle manifestazioni sportive, e il coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti degli organismi riconosciuti.
La disciplina per chi svolge attività volontaria
Per i volontari la disciplina di riferimento è l’articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021. L’attività deve essere personale, spontanea, gratuita e priva di finalità di lucro, anche indiretta. Può riguardare la pratica sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Le prestazioni non possono essere retribuite, ma è possibile riconoscere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese per le spese sostenute in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute. L’erogazione deve essere prevista da una delibera preventiva dell’ente, che individui le tipologie di spesa e le attività interessate.
Gli enti sportivi devono inoltre comunicare i nominativi dei volontari e gli importi versati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte le prestazioni.
Il cumulo con i compensi e la ritenuta
Il rimborso entro il limite mensile previsto non concorre direttamente alla formazione del reddito del volontario. Tuttavia, le somme ricevute devono essere considerate ai fini del superamento della soglia complessiva annua di 15.000 euro, insieme agli eventuali compensi da lavoro sportivo percepiti da altri soggetti nello stesso anno solare.
Di conseguenza, se il limite è già stato superato con compensi corrisposti da altri enti, il successivo rimborso forfettario perde il carattere di esenzione e diventa imponibile. La tassazione segue le regole del rapporto formalizzato tra il volontario e l’ente che eroga la somma, quindi quelle del lavoro autonomo o della collaborazione coordinata e continuativa, in base all’incarico.
Gli enti sportivi operano come sostituti d’imposta. Non applicano trattenute sulle somme che rientrano nella franchigia annuale, a condizione che il lavoratore o volontario abbia rilasciato l’autocertificazione sui compensi già percepiti. Quando il totale supera i 15.000 euro, sulla parte eccedente deve essere applicata la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.