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Riduzione crediti formativi per genitori: chiarimenti del CNDCEC

Il CNDCEC chiarisce le regole per la riduzione dei crediti formativi per i genitori.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente fornito chiarimenti sull’applicazione della riduzione dei crediti formativi per i genitori, in base all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua (FPC). Questa disposizione è fondamentale per supportare i professionisti nella conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali.

Il quesito, presentato dall’Ordine dei Commercialisti di Venezia, ha sollevato due questioni principali: se la riduzione possa applicarsi anche alle materie obbligatorie e se il beneficio sia valido nel triennio in cui il figlio compie il sesto anno di età. Il CNDCEC ha risposto chiarendo che la riduzione di 45 crediti formativi è applicabile a tutte le categorie di attività formativa, senza distinzione tra obbligatorie e non.

Regole sulla formazione continua e genitorialità

Secondo l’articolo 8, comma 1, lettera b), i genitori possono usufruire di una riduzione di 45 crediti formativi nel periodo che va dal compimento del primo anno fino al sesto anno di età del figlio. Questa misura si affianca a quella prevista per la maternità, che consente una riduzione simile durante i mesi di gravidanza e il primo anno di vita del bambino.

Il CNDCEC sottolinea che entrambe le disposizioni hanno l’obiettivo di facilitare l’assolvimento degli obblighi formativi in presenza di esigenze di cura e assistenza dei figli. Pertanto, è importante che i professionisti possano pianificare la loro formazione tenendo conto di queste agevolazioni.

Applicazione della riduzione nel triennio formativo

Per quanto riguarda la seconda questione, il CNDCEC ha specificato che, sebbene la valutazione delle istanze spetti all’Ordine territoriale, in linea di principio la riduzione può essere riconosciuta anche nel triennio in cui il figlio compie il sesto anno di età. Tuttavia, se il compimento avviene nei primi giorni del triennio, come nel caso di un figlio che compie sei anni il 3 gennaio 2026, il beneficio non sarà valido per l’intero triennio, poiché il bambino si troverebbe per la maggior parte del periodo in un’età non contemplata dalla norma.

Si consiglia pertanto ai professionisti di verificare con il proprio Ordine territoriale la tempistica del compimento del primo e del sesto anno di età del figlio, per evitare contestazioni durante le verifiche sull’assolvimento degli obblighi formativi.