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Proroga dello Split Payment fino al 2029: Decisione UE 2026/1728

Il meccanismo dello split payment è stato prorogato fino al 2029 per garantire continuità alle imprese.

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 ha prorogato il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, garantendo continuità alle imprese e alle amministrazioni coinvolte. Questa misura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio 2026, evita l’interruzione della scissione dei pagamenti che sarebbe scaduta il 30 giugno 2026.

La decisione modifica la precedente decisione di esecuzione (UE) 2017/784, spostando sia il termine finale di autorizzazione sia la scadenza della relazione che l’Italia deve presentare alla Commissione. La proroga avrà effetto dal 1° luglio 2026, come richiesto dalle imprese.

Cosa prevede la nuova decisione

Con la nuova decisione, il termine di autorizzazione della misura speciale passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029. Inoltre, la scadenza per la relazione sull’andamento dei rimborsi IVA è spostata dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2027.

Il meccanismo dello split payment, che rappresenta una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, prevede che l’IVA dovuta sulle cessioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni venga versata direttamente su un conto bancario dell’erario, evitando che il fornitore incassi l’importo.

Impatto sui fornitori e rimborsi IVA

Uno degli effetti diretti della misura riguarda i fornitori, che non incassando l’IVA possono trovarsi in una posizione creditoria. Per questo motivo, i soggetti passivi hanno diritto a un trattamento prioritario per il rimborso dell’IVA versata sugli acquisti. Le domande di rimborso collegate a queste operazioni verranno trattate con priorità.

Entro il 30 settembre 2027, l’Italia dovrà presentare una relazione alla Commissione riguardo ai rimborsi IVA e all’efficacia della misura, evidenziando il tempo medio necessario per l’erogazione. Il Consiglio ha sottolineato che le misure derogatorie in materia di IVA devono essere considerate come una soluzione di ultima istanza.