La responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, continua a essere un argomento di dibattito tra difese aziendali e giurisprudenza, in particolare riguardo alla prescrizione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26378 del 2026, ha ribadito che, una volta contestato un illecito amministrativo, il termine di prescrizione si interrompe e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Questo meccanismo è diverso da quello penalistico, in quanto non prevede un termine massimo invalicabile. È fondamentale per le aziende comprendere i termini prescrizionali previsti dall’art. 22 del decreto, poiché da questo dipende la possibilità di vedere estinta la pretesa sanzionatoria.
Il caso specifico
Il caso in esame riguarda una società agricola accusata di illecito amministrativo per indebita percezione di contributi comunitari tra il 2007 e il 2012. Secondo l’accusa, la società avrebbe dichiarato falsamente la disponibilità di terreni e conferimenti di tabacco non riconducibili a coltivazioni effettive. Sia il Tribunale di Avellino che la Corte di Appello di Napoli hanno confermato la responsabilità dell’ente, basandosi su prove testimoniali e documentali.
La società ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e chiedendo la dichiarazione di prescrizione per le annualità 2007 e 2008, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalle date di effettiva riscossione dei contributi.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata forniva adeguate motivazioni e che il ricorso non denunciava un reale vizio motivazionale, ma sollecitava una rivalutazione del merito, non consentita. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di prescrizione decorre dalla consumazione del reato-presupposto e che la contestazione dell’illecito è l’unico atto interruttivo rilevante, con la prescrizione che resta sospesa fino al giudicato.