La questione dell’”opzione donna” torna a far discutere, grazie a una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, che ha chiarito i limiti di accesso a questo regime pensionistico. Con l’ordinanza n. 20128/2026, emessa il 16 giugno 2026, la Sezione Lavoro ha stabilito che l’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari per accedere alla pensione.
Questa misura, introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e prorogata fino al 2025, non può essere utilizzata da chi ha già i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. In altre parole, le lavoratrici che possono già accedere alla pensione non possono avvalersi dell’opzione donna come strumento per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole.
Il caso esaminato
La controversia ha avuto origine da una domanda presentata nel giugno 2015 da una lavoratrice dipendente, che aveva richiesto la liquidazione della pensione di anzianità attraverso l’opzione donna. Sebbene avesse soddisfatto i requisiti contributivi richiesti dalla norma, l’INPS ha respinto la domanda, evidenziando che la lavoratrice aveva già maturato il requisito contributivo per la pensione anticipata, pari a 41 anni e 6 mesi di contributi.
Il Tribunale di Forlì aveva accolto il ricorso della lavoratrice, ma la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 405 del 2020, aveva confermato la decisione, sostenendo che la norma non limitasse l’accesso all’opzione donna solo a chi non avesse i requisiti ordinari.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, annullando la sentenza d’appello e rigettando la domanda della lavoratrice. La Corte ha chiarito che l’opzione donna è una misura derogatoria, concepita per consentire il pensionamento anticipato e non per ottimizzare l’importo del trattamento pensionistico per chi ha già i requisiti ordinari. La norma, quindi, non può essere interpretata come un’opzione per migliorare economicamente il trattamento pensionistico.
Questa pronuncia si allinea con l’orientamento già espresso dalla Cassazione in precedenti sentenze, confermando la necessità di rispettare i limiti stabiliti dalla legge. Le spese del giudizio sono state compensate, considerando la complessità delle questioni trattate e l’evoluzione dell’interpretazione normativa.