Il tirocinio extracurriculare rappresenta uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, rivolto a disoccupati, lavoratori a rischio occupazionale e soggetti svantaggiati. La sua disciplina è regolata dalle Linee guida della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, con la gestione affidata alle Regioni.
Recentemente, il DL Primo maggio ha introdotto una novità significativa: l’articolo 4-bis del DL 30 aprile 2026 n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026 n. 112, stabilisce un limite massimo di 12 mesi per la durata complessiva dei tirocini attivati all’interno di un gruppo di imprese, come definito dall’articolo 2359 del codice civile.
Questo limite, già presente nelle linee guida del 2017, acquista ora valore di legge, influenzando direttamente la programmazione dei tirocini da parte di realtà societarie composte da più entità collegate o controllate. È importante notare che potrebbero sorgere conflitti con la normativa europea, richiedendo ulteriori chiarimenti.
Quadro normativo e durata massima
Il Progetto Formativo Individuale (PFI), che deve essere sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, è essenziale per l’attivazione dei tirocini. Esso definisce obiettivi formativi, qualifiche da conseguire, attività assegnate, orari e diritti/obblighi delle parti coinvolte.
Secondo l’articolo 2 delle Linee guida del 2017, la durata del tirocinio deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi e rispettare le seguenti soglie generali, ora integrate dal nuovo articolo 4-bis del DL 62/2026:
- Durata minima ordinaria: 2 mesi
- Durata minima per soggetti stagionali: 1 mese
- Durata massima ordinaria (inclusi proroghe e rinnovi): 12 mesi
- Durata massima per soggetti disabili (Legge 68/99): 24 mesi
- Durata massima complessiva per gruppo di imprese: 12 mesi
In caso di sospensione, il tirocinante ha diritto a un’interruzione temporanea in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore a 30 giorni, nonché in caso di chiusura aziendale di almeno 15 giorni. I periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva.
Novità e sanzioni
La recente modifica normativa, attraverso l’inserimento del comma 726-bis nell’articolo 1 della Legge 234/2021, stabilisce che la durata massima dei tirocini extracurriculari non può superare i 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, mantenendo inalterati gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente. Questo nuovo comma riduce i margini interpretativi regionali e rafforza la portata antielusiva della norma, contrastando operazioni societarie mirate a moltiplicare i tirocini attraverso più soggetti ospitanti collegati.
Di conseguenza, diventano applicabili le sanzioni previste dalla Legge 234/2021, rendendo la normativa più rigorosa e chiara.