I tirocini extracurriculari rappresentano uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, rivolto a disoccupati, lavoratori a rischio occupazionale e soggetti svantaggiati. La loro disciplina è regolata dalle Linee guida della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, con la gestione affidata alle Regioni.
Recentemente, il DL Primo maggio ha introdotto un’importante novità: l’articolo 4-bis del DL 30 aprile 2026 n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026 n. 112, stabilisce un limite massimo di durata complessiva per i tirocini nei gruppi di imprese, fissato a 12 mesi. Questa misura, già presente nelle linee guida del 2017, ora assume valore di legge, influenzando direttamente la programmazione dei tirocini attivati da aziende collegate o controllate.
Normativa e durata dei tirocini
Il Progetto Formativo Individuale (PFI), sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, è essenziale per l’attivazione dei tirocini. Esso definisce obiettivi formativi, qualifiche da conseguire, attività assegnate, orari e diritti/obblighi delle parti coinvolte. La durata del tirocinio deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi e rispettare specifiche soglie generali, ora integrate dal nuovo articolo 4-bis del DL 62/2026.
Le soglie di durata stabilite sono: durata minima ordinaria di 2 mesi, durata minima per soggetti stagionali di 1 mese, durata massima ordinaria (proroghe e rinnovi inclusi) di 12 mesi, e durata massima per soggetti disabili di 24 mesi. Il nuovo limite di 12 mesi per i gruppi di imprese si aggiunge a queste disposizioni, garantendo una maggiore chiarezza e uniformità nella gestione dei tirocini.
Implicazioni e sanzioni
Questa novità normativa ha anche implicazioni significative in termini di sanzioni. Infatti, le sanzioni previste dalla legge 234 del 2021 diventano applicabili in caso di violazione di questi limiti. È importante notare che i periodi di sospensione del tirocinio, ad esempio per maternità, infortunio o malattia, non concorrono al computo della durata complessiva, inclusi i nuovi limiti per i gruppi di imprese.
In conclusione, l’introduzione di questo limite di legge rappresenta un passo importante per garantire una gestione più equa e trasparente dei tirocini extracurriculari, evitando possibili abusi da parte delle aziende e promuovendo una maggiore tutela per i tirocinanti.